Con la Sentenza n. 6855 del 03/04/2015 la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in materia di divorzio.
L’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento che forma una “famiglia di fatto” in grado di incidere realmente e concretamente sulla sua condizione economica, perde il diritto all’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni suo componente, e di educazione ed istruzione dei figli.
Tale significato si rinviene indirettamente nella Carta Costituzionale, ove la famiglia di fatto può essere considerata quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost.
Dunque, quando la convivenza assume i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi realizzano un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.
A questo punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi economici rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio da uno dei coniugi, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, seppur di fatto.
In questo modo si scioglie ogni connessione con il modello di vita caratterizzante il pregresso matrimonio e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile.
Ciò, pur ribadendo che non vi è né identicità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa cessare automaticamente il suo diritto all’assegno, e la fattispecie della convivenza more uxorio che necessita di un accertamento giurisdizionale.
Infine, va considerato il definitivo esonero del coniuge obbligato, dato che la formazione di una famiglia di fatto da parte dell'ex partner costituisce una scelta libera e consapevole, caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle successive vicende della convivenza, mettendo in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi.
Lecco, 13 aprile 2015.
Avv. Alan Binda