Immaginiamo un uomo che, dopo la separazione, sia stato condannato dal giudice a versare il mantenimento periodico all’ex moglie. Senonché, questi, dopo un po’ di tempo, perde il lavoro e, pertanto, smette di pagare l’assegno mensile. La moglie gli fa «gli atti legali», ma il pignoramento non va a buon fine perché l’uomo, oltre alla casa, non ha nient’altro intestato. In quello stesso tempo, per procurarsi un po’ di liquidità, l’uomo mette in vendita la casa, ma proprio in quel momento viene a sapere che la moglie lo ha fatto mettere «sotto sequestro» dal tribunale, temendo che, in tal modo, l’ex coniuge possa completamente privarsi di ogni bene e, quindi, diventare definitivamente “inattaccabile”. Dal canto suo l’uomo rivendica il diritto di sopravvivenza, almeno con i soldi provenienti dalla cessione dell’immobile. Chi ha ragione tra i due? La soluzione viene data da una recente ordinanza del Tribunale di Perugia [1], che invero riprende quanto previsto dalla legge [2].
 
Secondo la pronuncia in commento, è possibile il sequestro conservativo sulla casa dell’ex coniuge obbligato a pagare il mantenimento se vi è il rischio che questi smetta – o ha già interrotto – il versamento dell’assegno mensile. Questa misura, che è volta a garantire le ragioni del soggetto beneficiario del mantenimento (nel precedente esempio, la moglie), può essere disposta sia durante la causa di separazione o divorzio (se, in corso di giudizio, si manifesti il rischio di insolvenza del coniuge obbligato), sia successivamente ad essa. L’importante è che il titolare della casa messa sotto sequestro sia già stato condannato a versare il mantenimento (il che, nelle cause di separazione e divorzio, avviene già – sebbene in via provvisoria, in attesa della sentenza finale – già alla prima udienza).
 
 
Che significa «mettere sotto sequestro la casa»?
Il sequestro conservativo serve per rendere inefficaci, nei confronti dei creditori che hanno ottenuto il sequestro, eventuali cessioni dell’immobile sequestrato. In altre parole, l’eventuale vendita della casa non può essere opposta all’ex moglie.
 
 
La casa di chi non paga il mantenimento viene messa sotto sequestro
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore circa l’adempimento degli obblighi di pagamento del mantenimento, l’ex coniuge beneficiario dell’assegno può chiedere al giudice il sequestro dei beni dell’ex coniuge obbligato.
Si ritiene che tale sequestro possa essere disposto sia in caso di inadempimento sia in caso di semplice pericolo di inadempimento.
Perché si possa procedere al sequestro della casa del coniuge è necessaria:
  • l’esistenza di un credito (l’assegno determinato in sede di separazione o divorzio);
  • l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligato o il fondato rischio di inadempimento.
 
Competenti a disporre il sequestro sono il presidente del tribunale, oppure il giudice istruttore, a tutela dell’assegno previsto in via provvisoria, oppure il collegio, in sede di decisione.
 
Quindi, può scattare il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dell’onerato, fra cui la casa familiare, se in vista della sentenza di divorzio l’ex coniuge dà segnali di non essere in grado di versare il mantenimento alla controparte che è stato già deciso da altri giudici in precedenza.
 
 
Il sequestro della retribuzione e della pensione
È possibile chiedere il sequestro non solo di immobili ma anche di crediti per retribuzione pensioni dovuti da terzi (Stato o altri enti indicati dalla legge [3]) al coniuge debitore. In tal caso, però, l’oggetto del sequestro può riguardare solo la metà del credito.
 
In quanto normativa speciale le somme dovute a titolo di stipendiosalario pensione al coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile in favore dell’altro coniuge o della prole, sono pignorabili anche oltre il limite del quinto e precisamente «fino alla concorrenza della metà».[1] Trib. Perugia, ord. del 27.07.2016.
[2] Art. 8 co. 7, L. n. 898/1970.
[3] Art. 8 c. 6 L. 898/70.