E' noto che la prescrizione non decorre tra i coniugi.
Questo in virtù dell'articolo 2941 del Codice civile, che prevede casi tassativi in cui il corso della prescrizione rimane sospeso, tra cui appunto il rapporto di coniugio.
Nonostante la chiarezza della norma, sono sorti tuttavia dei dubbi interpretativi circa l'applicabilità o meno della sospensione nel caso di coniugi separati.
Sul punto si sono sviluppati due orientamenti contrastanti.
Il primo, che rappresenta l'orientamento tradizionale, ritiene che la prescrizione rimane sospesa anche nel caso di separazione e, quindi, fino al momento del divorzio (Cassazione, sentenza del 1 aprile 2014, n. 7533).
Questa interpretazione si basa sul tenore letterale della norma citata (che non effettua distinzioni tra coniugi separati e non) nonchè sul rilievo che la separazione non elide il vincolo matrimoniale ma comporta una mera attenuazione degli obblighi da esso derivanti, come già ebbe ad osservare la Corte costituzionale, con sentenza del 19 febbraio 1976, n. 35.
A questo orientamento, se ne contrappone un altro, più recente, secondo cui, al contrario, la prescrizione decorre tra i coniugi separati.
Quest'ultima tesi ritiene che l'articolo 2941 citato non deve essere interpretato sulla base del mero dato letterale in quanto si deve considerare anche l'evoluzione della coscienza sociale.
E infatti  tra i coniugi separati non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge per l'esercizio di un diritto nel timore di compromettere l'unità familiare, dal momento che la crisi coniugale è già conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie (Cassazione, sentenza del 4 aprile 2014, n. 7981; Cassazione, sentenza del 20 agosto 2014,m n. 18070).
Gli orientamenti sopra citati devono ovviamente essere tenuti in considerazione dal coniuge che voglia agire per il recupero dell'assegno di mantenimento non corrisposto dall'altro coniuge (e per il quale è prevista una prescrizione quinquennale, salvo l'applicazione o meno della sospensione nel corso della separazione e fino al divorzio).