SEPARAZIONE E DIVORZIO: LE SPESE STRAORDINARIE, ANCHE SE NON CONCORDATE, VANNO RIMBORSATE AL GENITORE CHE VIVE CON I FIGLI
Cassazione Civile, ordinanza 2127/2016

L’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessita dei figli è sempre più spesso causa di scontro tra i due ex coniugi.
Difatti il genitore non affidatario, chiamato al rimborso delle spese straordinarie, quasi sempre si rifiuta di rimborsarle perché non concertate preventivamente .
Ebbene la Suprema Corte è intervenuta più volte sulla questione, da ultimo con la sentenza n. 16175/2015 e con l’ordinanza in oggetto, dando ragione alla madre e, quindi, condannando l’ex al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli sulla base del seguente e costante indirizzo giurisprudenziale:
Non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.

E se l’altro genitore si rifiuta di rimborsare le spese straordinarie?
Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, il Giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
A prevalere, quindi, è l’interesse prioritario del figlio, sempre che si tratti di cosa utile e che le spese siano proporzionate al tenore di vita dei genitori.

La S.C. con l’ordinanza n. 2127/2016 ha stabilito che il padre dovesse rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre per la retta dell’asilo privato delle figlie in quanto ha ragione la donna che sosteneva che la decisione era stata assunta concordemente da entrambi quando erano ancora conviventi senza che fosse necessario un nuovo accordo dopo l’autorizzazione a vivere separati. A nulla sono valse le doglianze dell'uomo che sosteneva di non essersi mai accordato con l'ex sulla frequentazione dell'asilo da parte delle figlie.
Con la sentenza n. 16175/2015 la Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e per lo stage all’estero della stessa per imparare l’inglese. L’uomo lamentava che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e comunque non erano stati concordati preventivamente tra i due ex coniugi. Il ricorso del papà è stato dichiarato inammissibile e, di conseguenza, è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.