Di recente la Corte di Cassazione si è espressa sui criteri di riferimento per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimentoda corrispondere ai figlidopo la separazione dei genitori. Stabilito come primo criterioquello indicato dal Codice Civile all’art. 148, che tiene conto della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge per determinare i rispettivi contributi al mantenimento dei figli, non rappresenta un parametro automatico, ma al contrario la valutazione deve necessariamente risultare elastica. Infatti la valutazione deve prevede una stima più completa e a più vasto campo rispetto al calcolo percentuale dei redditi della madre e del padre. Nello specifico, oltre ai redditi vanno valutate tutte le risorse economiche e le capacità di svolgere un’attività professionale e domestica, compiendo un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.
Secondo i giudici, poi, per determinare l’assegno di mantenimentoè fondamentale considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all’articolo 147 c.c., non è riconducibile solo all’obbligazione alimentare, ma si estende anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di un’organizzazione domestica adeguata.
Pertanto nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, il giudice di merito debba individuare, quali elementi da tenere conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento, i seguenti aspetti:
  • le esigenze del figlio
  • il tenore di vita goduto da questo in costanza di matrimonio
  • le risorse economiche dei genitori
  • i tempi di permanenza presso ciascuno di essi
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da genitori
Pertanto il solo reddito del padrenon è una condizione sufficiente per legittimare un aumento dell’assegno di mantenimento. 
Altro aspetto esamnato dalla Cassazione nella medesima Ordinanza è il principio della bigenitorialitànell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore. Biobenitorialitàche deve intendersi quale presenza comune dei genitorinella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza , educazione ed istruzione (Cass. 23.09.2015 n. 18817; Cass. 19.07.2016 n. 14728).
Per quanto riguarda la collazione del figlio, gli Ermellini indicano che la stessa debba essere effettuata presso il genitore con il quale ha prima vissuto prevalentemente, garantendo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé.
Quanto sopra è stato stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione “I” con l’Ordinanza n. 24134 del 10.10.2018.