Recentemente la Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, ha emesso un’ordinanza che rigetta il ricorso di una signora (moglie separata) contro il decreto della competente Corte d’Appello che aveva ampliato le modalità di frequentazione del padre con il figlio minore e condannato la madre del minore al pagamento della somma di Euro 5.000 a favore del figlio a titolo di risarcimento dei danni, a lui provocati, per lesione del diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione. Dall’analisi degli atti del procedimento veniva riscontrato che, per circa due anni e mezzo, il papà aveva incontrato il figlio solo 3 volte, nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una frequentazione più ampia.
L’articolo 709 ter del Codice di Procedura Civile (cpc) stabilisce che il coniuge che nega all’altro di stare col minore, deve essere sanzionato. Infatti tale articolo sancisce che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 13400 del 17/05/2019, ricorda che le misure sanzionatorie previste dall’art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili, invero, di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (Cass. 16980/2018). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre.
Pertanto la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 13400/2019, ha respinto il ricorso della mamma ritenendo l’inadempimento della madre come un atteggiamento ostruzionistico che, oltre a comportare danni e sofferenze al padre, ha comportato danni e sofferenze maggiori proprio al minore, che ha dunque diritto ad essere risarcito e nel contempo condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.