SEPARAZIONE  - AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL GENITORE COLLOCATARIO: i Giudici di legittimità consacrano il criterio della Maternal Preference

Di recente ha destato non poco clamore la decisione presa dalla Corte di Cassazione ( sentenza n. 18087/2016 ) trovatasi a decidere in merito all’affidamento di due figli minori di una coppia di magistrati separata, uno dei quali decide di trasferirsi a grande distanza portando con sé i figli.
Contrariamente ai principi, sanciti dal nostro ordinamento, della biogenitorialità, dell’affidamento congiunto con frequentazione paritetica e dell’interesse prioritario del minore a conservare un rapporto “equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori,  la Corte si sbilancia nel sostenere una dottrina, per giunta abbandonata scientificamente dall’inizio degli anni Settanta, quella della Maternal Preference, addirittura utilizzandola in luogo della meno restrittiva “dottrina della tenera età”.
La differenza è evidente: la tenera età, per quanto ci si sforzi per prolungarla, termina abbastanza presto, mentre una preferenza legata al genere non finisce mai ( con buona pace dell’art. 3 della Costituzione, ovviamente ).
Difatti, nel caso di specie, la figura materna, quale genitore collocatario, divenuta magistrato, era stata assegnata a una sede territorialmente distante ( Trieste ) dalla città nella quale viveva con i figli (Vasto ).
Per la Corte il trasferimento del genitore collocatario in un’altra città, anche lontanissima, non può pregiudicare di per sé la convivenza di questo con i figli precisando che il criterio che privilegia la madre nell’individuazione del genitore, con il quale i figli in età scolare o prescolare vivranno in via prevalente in ipotesi di separazione, può essere superato solo se la donna non possiede le necessarie capacità genitoriali ed educative.
Non solo.
Lo stabilimento e il trasferimento di residenza rappresentano l’oggetto di una scelta che ogni persona può effettuare liberamente in quanto espressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Di conseguenza, nell’individuare presso quale genitore collocare i figli minori, il Giudice dovrà valutare solo quale opzione sia più funzionale all’interesse dei minori, senza farsi influenzare dalla circostanza del luogo di residenza in sé e per sé considerato.
Il tutto, però, a discapito del l’impatto di tale trasferimento sulla vita e sulle abitudini dei minori, a cominciare dai loro affetti primari e dallo sradicamento dal luogo di crescita ma, soprattutto, mi permetto di dire, dall’altra figura genitoriale, il padre.
Pertanto se anche il genitore non collocatario, il padre,  dimostrasse, anche a mezzo della consulenza tecnica di ufficio, di possedere eccellenti capacità genitoriali a nulla varrebbe ai fini della richiesta di collocazione dei figli presso di lui qualora il genitore collocatario, la madre, decida un bel giorno di trasferirsi con i figli.
L’augurio, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, è che i Giudici di legittimità, nell’affrontare casi simili a quello che ci occupa, tornino a  valorizzare e a dare importanza alla figura del minore, al suo interesse prioritario a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali senza privilegiare la figura materna a discapito di quella paterna.