L’articolo 30 della Costituzione recita: ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio’’.

Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all’interno del codice civile, come l’articolo 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo l’articolo 315 bis, comma 1, come modificato dall’importante riforma dettata con legge n. 219 del 2012, finalizzata a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori.

Posto che i genitori hanno il dovere di contribuire al mantenimento della prole, si evidenzia facilmente come la regolamentazione dello stesso sia uno tra i temi più dibattuti nelle aule dei tribunali. Profili poco chiari sollevano problematiche e dubbi di vario genere a cui la giurisprudenza cerca, per quanto possibile, di fornire adeguate risposte, tuttavia non sempre costanti e concordanti. Una tra le questioni più discusse in proposito resta ancora oggi quella sulla qualificazione e precisa distinzione tra ‘‘spese ordinarie’’ e ‘‘spese straordinarie’’.

Spesso l’incertezza nell’individuare quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie è causa di procedimenti giudiziari. 

Al fine di stabilire delle linee-guida che ovviassero all’incerta prassi giurisprudenziale in materia, alcuni Tribunali si sono dotati di “Protocolli di Intesa”, ossia accordi sottoscritti presso alcuni Tribunali da rappresentanti dell’Avvocatura e dai Giudici, aventi lo scopo di chiarire, anticipatamente, gli orientamenti di ciascun Tribunale riguardo a questioni specifiche nelle quali le decisioni possibili possono essere le più disparate, in modo da rendere conosciuti gli orientamenti giurisprudenziali ed evitare il contenzioso. 

Pertanto, qualora sorgessero dubbi circa l’interpretazione da dare alle Sentenze di separazione o divorzio in punto “spese”, sarebbe opportuno verificare la prassi del Tribunale di appartenenza.

Nei Protocolli d'Intesa vengono, dunque, indicate quali siano le spese inerenti i figli da intendersi già incluse nell'assegno di mantenimento mensile e quali invece siano escluse, competendo, dunque, al 50% ad ogni coniuge. Viene, inoltre, statuito, quali spese necessitino di venire previamente concordate e quali no, nonchè le modalità di corresponsione, documentazione e richiesta di tali esborsi.

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