La Decisione del Tribunale Ordinario Civile di Vasto.

Entrambi i minori Mevia e Sempronio sono stati sentiti personalmente dai Giudici del Tribunale Ordinario Civile di Vasto ed hanno espresso in modo deciso la loro contrarietà al trasferimento presso il luogo in cui la madre Caia ha intenzione di spostarsi, manifestando con fermezza la volontà di rimanere in Vasto, insieme al padre Tizio, pur nella consapevolezza che tale scelta implicherebbe un loro allontanamento dalla madre ed una diradazione delle abituali frequentazioni con la stessa. I giudici del Tribunale Ordinario Civile di Vasto, a modifica della condizioni della separazione consensuale, omologate precedentemente dallo stesso Tribunale con decreto, hanno stabilito che a decorrere dall’effettivo trasferimento della Sig. ra Caia in Ferrara, i figli minori Mevia  e Sempronio, pur continuando ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Caia e Tizio, saranno collocati presso il padre, nella sua residenza in Vasto, con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di studio dei figli e previo accordo con il padre.
Il Tribunale Ordinario Civile di Vasto ha statuito, a precisazione delle condizioni della separazione consensuale, disciplinate all’interno del precedente Decreto, che il contributo del Sig. Tizio al pagamento del 50 % delle spese straordinarie in favore dei figli Mevia e Sempronio deve intendersi riferito alle spese sanitarie documentate, se non rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale ed a quelle scolastiche e ricreative, previamente concordate e documentate.
Il Tribunale Ordinario Civile di Vasto ha, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. Tizio tesa all’ottenimento da parte della Sig. ra Caia della corresponsione del 50 % del mutuo gravante sulla casa in Irlanda.

Ragioni alla base della decisione pronunziata in merito all’affidamento dei figli.
Come anzidetto, la Sig. ra Caia ha presentata richiesta avanti al Tribunale Ordinario Civile di Vasto al fine dell’ottenimento della modifica delle condizioni della separazione relativamente alla regolamentazione dei periodi di permanenza dei minori Mevia e Sempronio presso ciascun genitore, chiedendo che i figli, pur continuando ad essere affidati ad entrambi i genitori, siano collocati presso la madre Caia nella sua nuova residenza in Ferrara, fatto salvo il diritto del padre Tizio di vederli e tenerli con sé una volta ogni quindici giorni, durante le vacanze natalizie e pasquali in giorni prestabiliti e durante l’intero periodo estivo.
Tale istanza è stata proposta dalla Sig. ra Caia alla luce della sua necessità di trasferirsi dalla attuale residenza in Vasto, alla nuova nella città di Ferrara, al fine di reperire una nuova occupazione lavorativa e di accudire ed assistere la di lei madre, affetta da una gravissima patologia.
L’organo giudicante ha vagliato il volere di entrambi i figli Mevia e Sempronio, i quali hanno espresso in maniera forte e decisa contrarietà al trasferimento presso il luogo in cui la madre ha intenzione di spostare la propria residenza, manifestando con fermezza la volontà di rimanere in Vasto insieme al padre Tizio, pur nella consapevolezza che tale scelta implicherebbe un allontanamento dalla madre ed una diradazione delle abituali frequentazioni con la stessa.
L’art. 1 comma 2 della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, dettante Provvedimenti riguardo ai figli di coniugi separati, ha introdotto all’interno del codice civile l’art. 155 quater, il cui comma 2, al fine di regolamentare i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, ha stabilito che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.
L’anzidetto art. 155 quater cpv. c.c. persegue la precipua finalità di tutelare il diritto dei figli minori alla c. d. “bigenitorialità”, sulla quale va innegabilmente ad incidere il cambiamento di residenza di uno dei genitori, cui consegue la alterazione dei tempi di gestione ed accudimento dei figli minori, così come giudizialmente stabiliti, nell’ambito della separazione giudiziale, ovvero concordati dalle parti medesime, nel procedimento per separazione consensuale avviato da entrambi i coniugi.
La Giurisprudenza di merito e di legittimità ha a chiare lettere espresso il diritto di ciascun genitore di stabilire dove meglio creda la propria residenza, alla luce dei comunitari “principi di libertà di circolazione delle cittadini dell’Unione europea e di libertà di stabilimento di ciascun cittadino dell’Unione europea”, tenendo, però, in debita considerazione gli eventuali mutamenti che la propria decisione comporta in ordine ai tempi di gestione ed accudimento del figlio minore e considerando, qualora si tratti del genitore affidatario del figlio minore, i riflessi della decisione di mutare la propria residenza nella sfera degli interessi dei figli minori e della eventuale lesione del diritto dell’altro genitore coaffidatario di mantenere rapporti equilibrati, continuativi e durevoli con il proprio figlio minore.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore, ai sensi dell’art. 155 c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Al fine di realizzare tale finalità, il Giudice che pronunzia la separazione personale dei coniugi adotta i Provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, secondo le forme dell’“affidamento condiviso”, ovvero, stabilisce a quale genitore i figli devono essere affidati, nelle forme dell’”affidamento esclusivo”, o individua i terzi cui i minori debbono essere affidati (Cass. n. 14840/2006), determinando, altresì, i tempi e le modalità della loro permanenza presso ciascun genitore e la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitore debba contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli.
Il giudice omologa gli accordi eventualmente intervenuti tra i genitori riguardo all’affidamento dei figli, qualora non contrastino con gli interessi di questi ultimi, ed adotta ogni altro Provvedimento relativo alla prole medesima.
L’"affidamento condiviso" comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione da parte di questi ultimi delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del figlio minore.
Di regola il Giudice deve disporre l’affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, e solo eccezionalmente disporrà l’affidamento esclusivo dello stesso, allorché l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. 19 giugno 2008, n. 16593).
L’affido condiviso persegue anche la finalità, attraverso la sollecitazione ad una partecipazione continua, di responsabilizzare maggiormente il genitore non convivente alla attiva partecipazione alla vita del figlio, con la conseguenza che il genitore non collocatario, al fine di garantire una equilibrata crescita psicofisica del minore, sarà tenuto a confrontarsi con il genitore collocatario e ad adottare un unico progetto educazionale concordemente con quest’ultimo.
In assenza di pregiudizio per il figlio, le diversità intellettive e comportamentali tra genitori costituiscono una ricchezza, che assicura, nel rispetto degli spazi di autonomia di ciascuno di esso, la crescita identitaria del figlio ed il suo costante confronto con le figure genitoriali.
Il genitore convivente ha l’obbligo di collaborare per favorire un contatto sempre più significativo con l’altro genitore, assumendo le adeguate iniziative per consentire che il figlio incontri il genitore coaffidatario non convivente e pernotti con quest’ultimo.
La scelta della domiciliazione privilegiata del figlio risponde a criteri di tutela della stabilità  delle abitudini di vita maturate rispetto all’età del minore al momento dell’emanazione da parte del Giudice del Provvedimento di cui all’art. 155 c.c., ben potendo esserci un cambiamento in rapporto all’evoluzione del figlio ed alle sue capacità di riconoscersi in uno spazio fisico ed interiore diverso ed evoluto rispetto a quello sussistente al momento della pronunzia dei Provvedimenti giudiziali disciplinati all’interno dell’art. 155 c.c. (Tribunale dei Minori di Napoli, 6 Settembre 2007).
Qualora il Giudice opti per l’affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente all’istruzione, alla educazione ed alla salute, sono assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di disaccordo tra i genitori, la decisione riguardo al figlio è rimessa alla valutazione insindacabile del Giudice.
Il Giudice può stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà genitoria sul figlio separatamente.
Nella scelta del genitore collocatario, il Giudice deve prendere in considerazione l’interesse preminente del figlio minore, con particolare riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal medesimo, al fine di tutelare lo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità dei figli. Ai sensi dell’art. 155 c.c., infatti, per l’individuazione del genitore collocatario, deve preferirsi colui che risulti maggiormente idoneo a garantire la crescita ed il miglior sviluppo della personalità del figlio, alla luce di una serie di condizioni, tra le quali anche le consuetudini di vita già acquisite dal minore stesso durante il menage familiare (Cass. 4 Giugno 2010, n. 13619).
I suesposti assunti ermeneutici della Giurisprudenza di legittimità si attagliano alla perfezione al caso in esame: al momento della pronunzia della separazione personale consensuale tra i coniugi Caia e Tizio il plesso giurisdizionale competente ha favorevolmente optato per l’affidamento congiunto collocando i figli minori Mevia e Sempronio presso la residenza della di loro madre Caia, considerata la persona più idonea ad educarli, a garantirne la crescita ed il miglior sviluppo della loro personalità, alla luce delle consuetudini di vita ormai acquisite dai figli minori, al fine di tutelare lo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità di questi ultimi; l’organo giurisdizionale competente, al momento della pronunzia del Provvedimento costituente  la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ex art. 155 ter c.c., ha, contravvenendo alla precedente sua Decisione, optato per l’affidamento dei figli minori Mevia e Sempronio presso la residenza del padre Tizio, alla luce delle mutate esigenze di vita dei minori, non più disposti ad assecondare le decisioni della di loro madre e maggiormente propensi a mantenere le proprie abitudine di vita all’interno della città sede dei loro affetti più cari.
Salvo il caso in cui i genitori non pattuiscano di provvedere diversamente al sostentamento della prole, ciascuno di essi ha il dovere di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito da esso stesso percepito. A tal fine il Giudice stabilisce, ove si appalesi necessario, la corresponsione di un assegno periodico, adeguato automaticamente agli indici ISTAT, al fine di correggere la svalutazione monetaria, delle somme di danaro dovute dal genitore al figlio al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Qualora il Giudice ne accerti la necessità, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei Provvedimenti relativi alla prole di cui all’art. 155 c.c. e rimettere le parti avanti ad un “mediatore familiare”, al fine di consentire ai coniugi di raggiungere un accordo riguardo al nuovo riassetto del menage familiare e di tutelare l’interesse morale e materiale dei figli.
Il diritto personale di abitazione nella casa famigliare è attribuito tenendo prioritariamente in considerazione l’interesse dei figli nati dal matrimonio, anche se maggiorenni, purché conviventi e non economicamente autosufficienti.
Della assegnazione della casa coniugale il Giudice tiene conto al momento della regolazione dei rapporti economici tra genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà ex art. 155 quater c.c.
Dall’art. 155 c.c. è stato evinto il “principio della bigenitorialità”, consistente nel diritto del minore alla continuità parentale, concretantesi nel dialogo tra il figlio ed entrambi i genitori, nella relazione continuativa tra gli stessi, nella condivisione della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e nel perseguimento di un progetto educativo comune da parte degli stessi.
In tema di mutazione della residenza del genitore affidatario del figlio minore, la Giurisprudenza di merito ha autorevolmente statuito che il dissenso opposto dal genitore non collocatario al trasferimento del minore in altra città, conseguente al mutamento di residenza del genitore con esso convivente, non giustifica la limitazione del diritto di questi, costituzionalmente garantito, di fissare altrove la propria residenza, in quanto esplicazione della propria personalità, sempre che, non risulti pregiudicato il diritto del minore alla bigenitorialità. Non può disporsi, pertanto, l’allontanamento del minore dal genitore collocatario, in ragione del mero trasferimento di residenza di quest’ultimo (Trib. min. Bologna, 17 Maggio 2007).
In regime di affidamento condiviso la decisione sul trasferimento di residenza del genitore presso il quale il minore è collocato rappresenta una decisione di “maggior interesse”, che deve essere adottata di comune accordo dai genitori, ovvero, in difetto, essere rimessa al Giudice a norma dell’art. 155 ter c.c. (Trib. min. Emilia- Romagna, 6 Febbraio 2007; Trib. Bari, 10 Marzo 2009). In mancanza dell’assenso dell’altro genitore, spetterà al Giudice provvedere, tenuto conto del nuovo assetto abitativo ed ambientale che il minore deve affrontare, in modo tale da assicurarne il diritto alla bigenitorialità, senza, però, porre alcun limite alla libertà, costituzionalmente garantita al genitore interessato di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.
I Giudici del Tribunale di Vasto hanno statuito che l’interesse del minore solo di riflesso coincide con quello dei genitori, con la conseguenza che qualora si concreti il trasferimento della madre in altra regione, sebbene dettato dalla necessità di vivere più serenamente, si traduce in un disagio per i figli minori, che  potrebbe essere ridotto, ovvero, eliminato con il collocamento degli stessi presso il padre; in tal caso il giudicante può, altresì, ridefinire gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, dal momento che il vantaggio che si avrebbe autorizzando il trasferimento non potrebbe essere considerato prevalente rispetto alle perdite che parallelamente si verificherebbero, tra cui lo sradicamente dall’ambiente in cui i minori hanno vissuto fino a quel momento e la ridotta possibilità di incontri con il padre a causa di una più complessa ed articolata situazione logistica.
Ne è conseguito, nel caso sottoposto all’esame dei giudici del Tribunale di Vasto, il collocamento dei figli minori Mevia e Sempronio presso la madre Caia nella città di Ferrara pregiudicherebbe i minori che già hanno sopportato il trasferimento della propria famiglia dall’Irlanda nella città Vasto, ove si sono stabilmente inseriti nella realtà locale in cui vivono da diversi anni, con la conseguenza che, qualora i figli minori venissero nuovamente trasferiti da Vasto a Ferrara, sarebbero esposti ad una dannosa instabilità per via dei continui mutamenti ambientali ed abitudinali.
Nell’interessi dei minori, entrambi in età scolare e non più bisognosi dell’accudimento materno nella gran parte delle attività della vita quotidiana, è preferibile collocare gli stessi in Vasto presso il padre, il quale ha dimostrato di aver intessuto una solida relazione affettiva con i figli e di riuscire a gestire al meglio i propri impegni lavorativi al fine di ritagliare delle porzioni di tempo da dedicare esclusivamente alla educazione dei propri figli, assicurando loro la sua presenza costante e durevole, anche alla luce della circostanza secondo la quale la madre Caia nella città di Ferrara, essendo impegnata in un’attività lavorativa richiedente la sua presenza costante e durevole presso il luogo di lavoro, avrebbe la necessità di delegare a terzi la cura dei propri figli durante la sua assenza.
In tema di modifica delle condizioni della separazione personale tra i coniugi e per quanto concerne l’affidamento dei minori, costituisce violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto del minore che ha superato i dodici anni e, comunque, il mancato accertamento della capacità di discernimento da parte del minore di età inferiore (Cass, Sez. Un., 21 Ottobre 2009, n. 22238).
Nel caso di specie entrambi i minori Mevia e Sempronio sono stati sentiti dall’organo giudicante competente ed hanno espresso forte e decisa contrarietà al trasferimento presso il luogo in cui la madre ha intenzione di trasferirsi, manifestando fermamente la volontà di rimanere in Vasto insieme al padre, pur nella consapevolezza che tale scelta implicherebbe un allontanamento dalla madre ed una diradazione delle abituali frequentazioni con la stessa.
A tenore dell’art. 155 ter c.c., alla rubrica “revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli”, “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”.
L’art. 155 quater cpv. c.c., rubricato “assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”, statuisce che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.
L’art. 710 c.p.c., alla rubrica “modificabilità dei Provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi”, statuisce che “le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.
In seguito alla intenzione manifestata dalla Sig. ra Caia di trasferirsi in un’altra regione, l’organo giurisdizionale competente, contravvenendo alle richieste avanzate dai Signori Caia e Tizio, ma osservando fedelmente i dettati normativi e giurisprudenziale sul tema, hanno ravvisato la necessità di rimodulare i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Il collegio giudicante ha mantenuto tra i coniugi il regime di “affidamento condiviso” dei figli ed a decorrere dal momento in cui la Sig. ra Caia si trasferirà effettivamente in Ferrara, i figli minori Caia e Sempronio, compatibilmente alle loro volontà, permarranno nella città di Vasto mediante la loro collocazione presso l’abitazione del loro padre Tizio, con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze e con gli impegni di studio dei figli.
I giudici del Tribunale ordinario di Vasto, al momento di decidere ove collocare i figli minori Caia e Sempronio, hanno dimostrato di porre su un piano gerarchicamente sovraordinato gli interessi dei figli minori rispetto a quello dei genitori ed hanno, altresì, manifestato la lata volontà di non dissipare nel nulla gli scampoli del menage familiare preesistente, considerato che hanno concretato la scelta di far permanere i figli presso il padre nella città sede dei loro affetti più cari, ove la madre Caia potrà, nonostante il suo trasferimento nella città di Ferrara, tornare a trascorrere del tempo con i figli, in tal modo ristabilendo, seppur temporaneamente, le originarie abitudini di vita familiare, quest’ultima stabilizzata a seguito della separazione personale consensuale tra i coniugi.