Oggi sempre più genitori si rivolgono al nostro Studio perché l'ex coniuge o l'ex compagno non rispetta le statuizioni assunte sull'affidamento dei figli.

Solitamente, in sede di separazione, divorzio o affido dei figli (in caso di genitori non sposati), i bambini vengono affidati in modo condiviso ai genitori, per lo più con residenza abituale presso la mamma. Il papà, dunque, è obbligato a corrispondere alla ex moglie o compagna un contributo per il mantenimento dei figli che vivono con lei.

Dal mancato ottemperamento delle decisioni del Giudice, sono i figli a subire le peggiori conseguenze. I dispetti dei genitori vanno dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento all'impedire al padre di vedere i figli. In quest'ultimo caso, una recente sentenza della Cassazione Penale (n.32562/2010) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale a un padre al quale la ex moglie impediva sistematicamente di frequentare la figlia quattordicenne.)

Esiste, dunque, un danno morale derivante dal reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice", previsto dall'art. 388 del Codice Penale.

È di qualche tempo fa, poi, una sentenza del Tribunale Civile di La Spezia, con la quale il Giudice ha condannato l'ex moglie a risarcire l'altro genitore con la somma di euro 50.000,00 per aver impedito sistematicamente per quindici anni un sereno rapporto padre/figlio.

In tali circostanze, è violato il diritto dell'altro genitore a stare con il figlio, ma anche il diritto del figlio a trascorrere del tempo con il genitore.

Ma vi è di più. Infatti, le mamme che, nel conflitto con l’ex marito, mettono in prima fila i figli, rischiano di perdere non solo la collocazione del minore, ma anche l’affidamento. Una sentenza del tribunale di Pavia del 29.12.2014, infatti, ha stabilito che il giudice può decidere di dare, in affidamento cosiddetto “superesclusivo” al padre, il minore se influenzato negativamente dalla madre, nel tentativo da parte di quest’ultima di alterare i suoi rapporti con l’altro genitore. Da ciò ne deriverà la prevalente collocazione abitativa del figlio presso il padre con la revoca dell’assegno posto a carico di quest’ultimo a titolo di concorso al mantenimento del figlio stesso, l’attribuzione (sempre al padre) degli assegni familiari e l’imposizione di un assegno di mantenimento, invece, a carico della madre.

Pertanto, il nostro consiglio, ai fini di una crescita sana ed equilibrata del minore, è quello di invitare i genitori a contenere sempre le conflittualità.

Lo Studio è a disposizione per fornire la migliore soluzione in casi di "figli negati". Riceviamo su appuntamento a Torino, nel Canavese e nel Cuneese. Potete contattarci all'indirizzo e-mail info@soslex.it oppure al numero 011.3997880.