La separazione personale dei coniugi, in Italia è regolamentata dal codice civile  (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile  e da una serie di norme speciali.

1. Separazione di fatto

La separazione di fatto non ha alcun effetto legale sul matrimonio, pur potendo essere uno dei presupposti oggettivi per la richiesta di separazione legale.

torna all'Indice

 
2. L'abbandono del tetto coniugale: una "separazione di fatto"

Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partner diverso.

Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all'altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un'istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.

Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l'abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l'insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità caratteriale / incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.

Il coniuge può chiedere alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del tetto coniugale, reato penalmente peseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).

La giurisprudenza ha rilevato l'incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:

·            introduzione del divorzio per cui non sono richieste motivazione o giusta causa;

·           facoltà del coniuge di lasciare senza conseguenze legali (civili o penali) la casa coniugale dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o sindacabile al coniuge e/o deposito di un'istanza di separazione in tribunale;

·            sproporzione evidente delle conseguenze civili e penali per l'inosservanza di tale prassi ? con un abbandono improvviso e non preannunciato della casa coniugale ? e il potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno;

·            imprenscidibilità (e conseguente obbligatorietà) dell'accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del reato e del profilo penale tramite indagini sulla sfera intima e privata del coniuge lesìve della dignità e privacy, in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della Suprema Corte non strettamente legate alla condotta dei querelanti all'esterno delle mura domestiche.

Date le precedenti tipizzazioni di giusta causa, la sola volontà di un coniuge è più volte stata ritenuta dalla Cassazione una giusta causa di abbandono, senza possibile sindacato di merito da parte del giudice. Pertanto, l'assenza di giusta causa è ridotta in via residuale ai soli casi di reale disvalore etico e sociale: «la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione».

Raramente perseguito con il carcere, l'abbandono del domicilio domestico pregiudica tuttavia qualsiasi diritto e interesse legittimo dell'altra parte a percepire un assegno di mantenimento in caso di necessità economica (art. 143 del codice civile), in quanto la violazione dell'obbligo di coabitazione fa decadere anche l'obbligo di mantenimento e assistenza.

Comporta automaticamente l'affidamento all'altro coniuge dei figli e della casa coniugale, e la separazione con addebito di tutte le spese.

L'abbandono pregiudica anche la quota legittimaria della moglie/marito in caso di eredità, e di partecipare alla propria quota per le proprietà acquisite dopo il matrimonio, se si è optato in per il regime di comunione dei beni.