Il caso che ha cambiato i parametri di riferimento circa l'assegno divorzile e che avrà certamente ripercurssioni nel futuro riguarda un ex ministro ed una imprenditrice.
Quest'ultima chiedeva l'assegno divorzile che Le era stato negato dalla Corte d'Appello di Milano, mentre l'ex marito insiteva per il rigetto di tale richiesta.
?La Corte di Cassazione è intervenuta energicamente spiegando che deve essere superata "la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva" perché "il divorzio è stato assorbito dal costume sociale".?
Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermi restando i diritti - doveri verso i figli.
?Con il divorzio deve, pertanto, essere valutata l’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”.
?Proprio per tale ragione, il diritto all'assegno divorzile non può essere ancora al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio?, ma deve basarsi su diversi presupposti quali la sussistenza o meno di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
?Questa sentenza è rivoluzionaria poichè si contrappone alla costante giurisprudenza del passato, anche a Sezioni Unite, secondo la quale la concessione e la quantificazione dell'assegno divorzile era parametrato sulla base del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio.
?Oggi la Corte di Cassazione ritiene che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento "attuale?" per i seguenti motivi:
?1) il parametro del «tenore di vita» si contrappone alla natura stessa dell’istituto del divorzio e ai suoi effetti giuridici poichè con il divorzio il matrimonio si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale;
2) il diritto all’assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all’ex coniuge richiedente esclusivamente come “persona singola” e non già come (ancora) “parte” di un rapporto matrimoniale che è ormai venuto meno;
?3) il preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale dovrebbe essere tenuto in considerazione soltanto per la quantificazione dell'assegno e, quindi, solo dopo che è stato riconosciuto il diritto all’assegno;
4) nel giudizio circa il diritto o meno all'asegno divorzile non possono essere effettuate valutazioni comparative tra le condizioni economiche degli ex coniugi, ma devono essere valutate solo le condizioni del soggetto richiedente l’assegno successivamente al divorzio.
?Il parametro del tenore di vita viene, quindi, sostituito con quello della indipendenza economica che viene individuata sulla base dei seguenti indici:
a) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
b) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
c) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
d) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
In conclusione, il Giudice del divorzio, nella fase della verifica del diritto o meno all'assegno divorzile, deve verificare se la domanda di assegno divorzile soddisfa le condizioni di Legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Successivamente, nella fase della quantificazione dell'assegno, deve cpnsiderare tutti gli elementi indicati dalla normativa di riferimento (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,reddito di entrambi) e valutare tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, determinando così in concreto la misura dell’assegno di divorzio.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba