La prima rivoluzione in tema di assegno divorzile risale al maggio 2017 quando la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017, ha mutato l'orientamento stabile fin dal 1990 ancorando il diritto al mantenimento nel divorzio al presupposto della "non autosufficienza economica del coniuge più debole", ritenendo quindi non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. In buona sotanza, con questa pronuncia è stato stauito che il coniuge che vuole richiedere l'assegno divorzile dovrà dimostrare la circostanza per cui, nonostante lo stesso si sia adoperato, non è stato in grado di raggiungere l'indipendenza e/o autosufficienza economica; la natura di tale assegno, infatti, è di tipo "assistenziale" e pertanto nulla attiene al precedente tenore di vita coniugale. 
Stabilita la prima pietra miliare, con successive pronunce, la Corte ha individuato anche i criteri che determinano l'attribuzione dell'assegno divorzile, indicando quali elementi probatori, ad esempio, la mancanza di un impiego fisso, di un reddito regolare e l'indisponibilità dell’uso della casa coniugale. 
Proprio sulla base di principi, quindi, con la sentenza n. 20525/2017 la Suprema Corte ha negato l'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie (insegnante) atteso che lo status della richiedente, svolgendo una professione che le garantiva un reddito tale da ritenersi superata la soglia dell'autosufficienza economica ed essendo titolare di una propria abitazione, non rispettava i "nuovi" criteri stabiliti per l'ottenimento dell'assegno divorzile. Secondo gli Ermellini, infatti, "Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso". 
Mossi questi primi grandi passi nell'ambito dell'assegno divorzile, è lecito supporre che vi saranno a breve delle novità anche in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi seppur attinente ad una fase in cui il vincolo matrimoniale risulta ancora sussistente, seppur attenuato.