Il CODICE DI FAMIGLIA “MOUDAWWANA AL USRA” del 2004
Il nuovo Codice al-Mudawwana entra in vigore il 8 Marzo 2004. Applaudito dagli attivisti per i diritti umani ha provocato forti proteste da parte dei conservatori.
Con questa riforma al diritto di famiglia il  Marocco si pone tra i paesi più avanzati del mondo arabo, per quanto riguarda lo sforzo di democratizzazione e modernizzazione.
 composto da sette libri e da quattrocento articoli, approvato all’ unanimità, entrò in vigore l’ 8 marzo 2004.
 
Le principali innovazioni introdotte dalla riforma
 
L’ Atto di matrimonio (al-nikah)
-             abroga la figura del capo famiglia
-             riconosce agli sposi pari autorità all’ interno del nucleo familiare.
-             abolito il diritto all’ obbedienza che l’ uomo deteneva nei confronti della donna
Infatti l’ art. 4 del nuovo Codice recita: «Il matrimonio è un patto fondato
sul mutuo consenso, allo scopo di stabilire un’ unione legale e duratura tra un
uomo e una donna. Esso ha per scopo la vita nella fedeltà reciproca e nella purezza
e la fondazione di una famiglia stabile sotto la direzione dei due sposi».
2. POLIGAMIA:
L’ art. 40 : vieta la poligamia qualora si tema una mancanza di equità, così come in presenza di una clausola nel contratto di matrimonio in cui la moglie dichiara di non accettarla.
La Mudawwana precedente prevedeva semplicemente l’ obbligo per lo sposo di informare la prima moglie dell’ intenzione di contrarre un altro matrimonio e la novella sposa del suo status di soggetto già coniugato.
Cessa di essere un diritto dell’ uomo rimesso alla sua esclusiva volontà, poiché l’ intervento dell’organo giudiziario diviene essenziale.
Controllo giudice: deve essere espressamente autorizzata da un giudice, e solo nei casi in cui:
-        Carattere eccezionale 
-          la prima moglie acconsente
-          l'uomo ha sufficienti risorse per sostenere le due famiglie e garantire i diritti di mantenimento, alloggio ed eguaglianza in tutti gli aspetti della vita
3. CONSENSO DONNA
Viene ribadito che una donna può sposarsi senza il consenso del padre ("wali" o tutore può essere anche un parente di sesso maschile)
3. DIVORZIO:
 
La richiesta di divorzio diventa un diritto spettante a entrambe le parti . Sia la procedura per divorzio consensuale o chiqaq e, così come quella di ripudio prevista dall’ art. 79, ha carattere giudiziale.

Infatti, il coniuge che intenda ripudiare la sposa deve avanzare l’ istanza di autorizzazione al tribunale competente sul territorio, depositando la medesima istanza presso due testimoni (‘adul) abilitati a tale ruolo.

Non piu’ diritto solo dell’uomo ma anche della donna. Sotto controllo giudiziario.
Viene richiesto che le coppie chiedano il divorzio davanti al Tribunale di Famiglia. La semplice lettera di ripudio stabilita davanti ad un responsabile religioso non è più sufficiente.
4. CUSTODIA.
In caso di divorzio, il genitore che ottiene la custodia dei figli conserva il domicilio familiare.
5. CAPACITA’ GIURIDICA:
L'età minima legale per il matrimonio passa da 15 a 18 anni.
6. MOLESTIA SESSUALE:
 La molestia sessuale è considerata come un reato e punita dalla legge
7. OBBLIGO DI FEDELTA’ 
La fedeltà della donna verso il marito, principio tradizionale del diritto matrimoniale musulmano,
mentre il vecchio codice faceva della fedeltà della moglie "il primo diritto del marito", il nuovo prescrive una "fedeltà reciproca".
8. MATRIMONIO ALL’ESTERO
Viene riconosciuto valido il matrimonio di cittadini marocchini secondo le leggi di altri paesi.
Il codice non includeva la possibilità per una donna marocchina di trasmettere la sua nazionalità ai figli; dopo una campagna pubblica, essa è stata riconosciuta nel nuovo Codice della Cittadinanza, promulgato dal re Mohammed VI nell'ottobre 2006.
 

AMBITO APPLICAZIONE DEL CODICE
 
L’ art. 2, infatti, prevede quattro ipotesi di applicazione:
a. nei confronti di tutti gli abitanti del Maghreb;
 b. per i rifugiati, compresi gli apolidi;
c. in caso di relazioni in cui una delle due parti è maghrebina;
 d. in caso di coppie marocchine, in cui uno dei due componenti è
musulmano.
Agli ebrei abitanti nel Maghreb si applicano le norme dello statuto personale
ebraico-marocchino.