In linea generale i figli di una coppia separata o divorziata vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo  il principio  del cosiddetto “affido condiviso”, che vuol garantiire ai minori il rispetto del loro diritto alla bi-genitorialità: cioè alla presenza costante   della madre e del padre nella loro  vita .
Alla base di questa scelta vi è l' idea di fondo che il conflitto tra i genitori non deve incidere negativamente sul rapporto che ciascuno di essi ha  coi figli.
Questo non significa che i figli trascorreranno lo stesso tempo sia con la madre che con il padre:  non può applicarsi un calcolo matematico  stabilendosi  rigorosamente le ore ed i giorni che i minori passeranno con ciascuno dei genitori.
Nello stabilire le frequentazioni parentali bisogna tener conto di una molteplicità di fattori:  le esigenze e lo stile di vita dei minori , i loro impegni scolastici ed extra,  le occupazioni dei genitori... ma, soprattutto, evitare  che  i bambini si ritrovino  sballottati da una casa all' altra , perennemente con la valigia in mano, come commessi viaggiatori..
Come ribadito nell’ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3652 del 13.02.2020  “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.”
In sostanza, quello che conta è tutelare il più possibile il diritto dei figli ad avere entrambi i  genitori presenti nella  loro vita, sottinteso il principio in base al quale non è la quantità di tempo passato con i ciascun genitore, bensì la qualità di questo.
È , inoltre,  evidente  che le condizioni che riguardano i figli minori sono destinate a cambiare nel tempo:  man mano che crescono il rapporto coi genitori si trasforma  e  ciò comporteà che anche il  regime di frequentazione parentale dovrà adeguarsi.
Se un regime di  costante  frequentazione  col genitore non collocatario - nella separazione come nel divorzio - tende a garantire il  diritto alla bigenitorialità dei minori ,  non di rado accade - per le più svariate ragioni -  che l' altro genitore , quello collocatario, metta in atto una serie di comportamenti o di condizionamenti  per ostacolare, fino anche ad impedire, che i figli frequentino l’altro genitore.
Questi atteggiamenti, amplificati dal clima conflittuale  che spesso accompagna le fasi della separazione o del divorzio, minano la serenità dei figli ed il loro diritto alla bigenitorialità.
La Corte di Cassazione  si è espressa innumerevoli volte sull' argomento, a tutela dei soggetti deboli:   ex plurimis  possiamo ricordare  la sentenza n. 13400 del 17.05.2019 , in relazione al caso di una madre che aveva posto in essere atteggiamenti volti a limitare la frequentazione del figlio con il padre, e che ha dato occasione alla Suprema Corte di riaffermare, con forza,  il principio che il genitore collocatario non deve intralciare il fondamentale diritto alla bigenitorailità del figlio, condannando tutti quei comportamenti  variamente ostruzionistici alla frequentazione con l' altro genitore, assunti  anche in dispregio del regime di visita stabilito nei provvedimenti del Giudice della separazione o del divorzio.
Atteggiamenti che alcuni Tribunali di merito hanno ritenuto di censurare qualificandoli come  “violazione dei provvedimenti giudiziali”, punendoli  non solo attraverso la sanzione pecuniaria  ma anche, e soprattutto,  attraverso una revisione dei provvedimenti di regolazione dei rapporti in vigore, nell’interesse dei minori ingiustamente privati dell’affetto dell’altro genitore .