Spesso i dissidi tra due coniugi, che si avvicinano alla separazione, investono  violentemente, anche i figli.
I figli si trovano, senza averlo mai scelto, all’interno di vere e proprie bagarre familiari e giudiziali, con notevoli ripercussioni emotive e psicologiche.
Il legislatore ha inteso quindi tutelare i minori prevedendo la possibilità di ascoltare le loro opinioni, volontà ed esigenze all’interno di giudizi che li riguardano direttamente, quale ad esempio la separazione dei genitori.
Il minore, che abbia già compiuto 12 anni, o che abbia raggiunto una capacità di discernimento, può essere ascoltato dal Giudice.
Spesso i genitori temono che portare i propri figli all’interno di un Tribunale per essere ascoltati possa creare loro grossi ed irreparabili traumi.
L’ascolto del minore deve di contro essere inteso come un’opportunità positiva per il minore stesso. Il minore potrà infatti esprimere la propria opinione che sarà fondante per il Giudicante nella formazione dei provvedimenti che lo riguardano direttamente.
L’art. 336 bis c.c. prevede quanto segue
Art. 336 bis. Ascolto del minore
[1] Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
[2] L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
[3] Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
Modalità di ascolto
Attesa la mancanza di disposizione processuali, sarà il Giudice ad indicare la modalità di ascolto del minore.
Il soggetto preposto all’ascolto, sia esso il Giudice o il Consulente da lui nominato, dovrà mettere il più possibile a proprio agio il minore, il quale verrà messo al  corrente delle ragioni per le quali viene sentito.
Si ritiene che la presenza dei genitori o dei legali possa in qualche modo influenzare il minore nell’esposizione delle proprie ragioni. Certo è che l’esito dell’audizione sarà rilevante circa le decisioni endoprocessuali e che quindi, l’esclusione sia dei genitori che dei legali,  potrebbe ingenerare eccezioni circa il diritto alla difesa. Per tale ragione generalmente i Tribunali, valutato singolarmente ogni singolo caso, se ritenuto opportuno e non ingerente con lo stato d’animo del minore, cercano di prediligere la presenza dei legali dei genitori durante l’ascolto dei minori. La mancata autorizzazione ad assistere anche ai soli legali, dovrà essere dal Giudice adeguatamente motivata, in applicazione della linea guida della Convenzione di Strasburgo, all’art. 6.
Alcuni Tribunali, quale ad esempio il Tribunale di Milano, hanno creato delle vere e proprie aule di ascolto del minore, il quale viene sentito in presenza diretta solo del Giudice e del Cancelliere che ne redige il verbale, mentre gli Avvocati e/o genitori possono assistere all’ascolto in una stanza accanto, separata solo da un vetro oscurato, con un impianto audio che permette di sentire il minore senza operare, anche solo involontariamente, alcuna pressione emotiva.
Dell’ascolto del minore viene redatto un verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata una registrazione audio video. All’interno dei provvedimenti che il Giudice sarà chiamato ad emettere nell’interesse del minore, non si potrà non tenere in debita considerazione delle esigenze che saranno sorte da questo colloquio.
Circa l’opportunità e l’importanza dell’ascolto del minore all’interno di un processo si è più volte concordemente pronunciata la Corte di Cassazione  (Cass SS.UU. 22238/2009; 9095/07; 6081/06; 16753/07) la quale ha chiarito che “i provvedimenti nell’interesse del minore vanno rapportati alle reali esigenze del caso concreto, che non possono non emergere da un diretto colloquio con il soggetto interessato” (cass. 6899/97).