In caso di separazione dei coniugi, i figli devono essere affidati di regola ad entrambi i genitori ("affido condiviso").

L' "affido condiviso" è stato introdotto dalla legge n. 54 dell' 8 febbraio 2006, che ha modificato il precedente sistema secondo cui i figli venivano affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo la prudente valutazione del Giudice o secondo gli accordi raggiunti dai coniugi.

Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.

Il nuovo articolo 155 del Codice Civile, come modificato dalla legge n. 54 dell' 8 febbraio 2006, prevede che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Attualmente, dunque, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori rappresenta l'eccezione a cui si ricorre quando l'affido condiviso possa in qualche modo recare pregiudizio all'interesse del minore.

Ma cosa vuol dire in concreto "affido condiviso"?

L'affido condiviso comporta che entrambi i genitori mantengono l'esercizio diretto della potestà genitoriale.

Ne consegue che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

I figli a loro volta hanno il diritto di vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi anche dopo la cessazione della loro convivenza.