La ratio legis che ha introdotto questa tipologia di reato è stata proprio quella di tutelare l'esigenza che i Provvedimenti Giudiziari possano trovare regolare esecuzione. Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un Provvedimento del Giudice, in quanto diretto a garantire la volontà e la funzione dello Stato nella conservazione del vincolo impresso sulle cose per finalità di giustizia, rientra tra i delitti contro l'Amministrazione della giustizia e non fra quelli contro il patrimonio. Pertanto, questo delitto è configurabile anche se alla sottrazione dei beni pignorati non si accompagni l'appropriazione o la volontà di appropriarsi dei beni stessi.  La norma in oggetto punisce, in maniera autonoma:

1. “chiunque per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una Sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'Autorità Giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la Sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032” ;

2. “chi elude l'esecuzione di un Provvedimento del Giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”;

3. “chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” nonché il “proprietario” che commetta il fatto su una cosa affidata alla sua custodia o il “custode” che lo compia “al solo scopo di favorire il proprietario”;

4. “il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio”;

5. “il debitore o l'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario ad indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di 15 giorni o effettua una falsa dichiarazione”.

Tale reato è sempre procedibile a querela della persona offesa e la competenza è del Tribunale monocratico. Inoltre, non sono consentiti il fermo, l'arresto e l'adozione di misure cautelari.

Il bene giuridico tutelato, a parere dello scrivente, è dato dall'effettiva esecuzione delle Sentenze di condanna o dei Provvedimenti cautelari, emessi per soddisfare gli interesse dei creditori, insieme all'interesse del privato.

Il reato è strutturato in ben cinque ipotesi di fattispecie criminose, diverse fra di loro.

Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 388 c.p. il legislatore si riferisce al caso in cui, esistendo un obbligo civile accertato con Sentenza di condanna o in corso di accertamento innanzi all'Autorità Giudiziaria il soggetto, al quale tale obbligo è imposto, con lo scopo di sottrarsi allo stesso compie, sui propri o sugli altri beni, atti simulati o fraudolenti, o commette altri fatti fraudolenti. In tale ipotesi l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, contrassegnato da un comportamento sia attivo che commissivo. Per atto fraudolento deve intendersi quello compiuto in frode ai creditori (art. 2901 c.c.) mentre, per atto simulato si devono intendere le c.d. finte vendite (negozio simulato civilistico). L'espressione “Sentenza di condanna” di cui all'art. 388, 1° comma, comprende tutti i provvedimenti che, quantunque sia il nome loro dato o la forma nella quale si estrinsechino, assumano la natura di decisioni giudiziarie che importino la imposizione, per riconoscimento o per creazione, di un obbligo civile e siano emessi in sede giurisdizionale. Poiché l'art. 388, 1° comma, c.p. ha lo scopo di tutelare l'autorità delle decisioni del Giudice civile costitutive di obblighi civili ed assistite da forza esecutiva, anche se provvisoria, il provvedimento del Giudice civile di cui si occupa la detta norma può essere costituito oltre che da una Sentenza di condanna, anche da un'ordinanza che sancisca l'adempimento di obblighi civili di cui è in corso l'accertamento davanti all'Autorità Giudiziaria. Quindi, per la punibilità dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 388, 1° comma, cp., è necessario che il soggetto non ottemperi all'ingiunzione di eseguire una Sentenza di condanna che abbia imposto un obbligo civile. Per Sentenza di condanna, pur interpretando tale espressione nella generale accezione di qualunque provvedimento emesso in sede giurisdizionale, debba anche intendersi che la decisione sia stata pronunciata in base ad una “plena cognitio”. La condotta materiale del reato si basa sulla realizzazione di atti simulati o fraudolenti e di altri fatti fraudolenti, posti in essere per non ottemperare all'ingiunzione di eseguire gli obblighi derivanti dalla Sentenza di condanna. È del tutto indifferente che il Provvedimento giurisdizionale consegua ad un procedimento penale, civile o amministrativo o in corso di accertamento. Infatti, la VI sezione della Cassazione, nella Sentenza 230606/04, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 388, primo comma, c.p. anche in relazione alla mancata esecuzione dolosa di un lodo arbitrale.  L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede come presupposto del reato che vi sia stato un provvedimento del giudice civile attinente l'affidamento dei minori o di incapaci, oppure l'adozione della tutela cautelare della proprietà, del credito o del possesso. A tal proposito, la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 314 del 9 Gennaio 2004, ha sancito un nuovo importante principio di diritto. Infatti, ha stabilito che il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice postula che il provvedimento emesso in sede cautelare sia portato a conoscenza del destinatario secondo le regole proprie del processo. Sempre secondo i giudici di legittimità non può rilevare il fatto che il destinatario ne abbia avuto altrimenti cognizione. In questo caso, la Corte ha escluso il reato sul rilievo che non risultava ritualmente comunicato il provvedimento cautelare di natura possessoria emesso fuori udienza dal giudice civile, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato aveva ricevuto, comunque, notizia della decisione avendo preso visione di copia del provvedimento spedito in forma esecutiva ed avendo ricevuto lettura dello stesso da parte della polizia giudiziaria. Per quel che concerne l'elemento psicologico di tale reato si può affermare che sia sufficiente il semplice dolo generico e, cioè, la coscienza e la volontà di disobbedire al provvedimento del giudice. Il reato di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p. è istantaneo e si consuma, pertanto, nel momento in cui lo stesso agente, dolosamente, non ottemperi ad un provvedimento del giudice civile emesso per la finalità in tale norma indicata, sia tenendo un comportamento positivo consistente nel compiere atti che gli siano vietati, sia tenendo un comportamento omissivo con l'astenersi dal compiere atti che gli siano imposti. Infatti, proprio in quest'ultimo caso la Cassazione penale, sezione VI, nella Sentenza n. 2925 del 9 marzo 2000, ha ritenuto che sia perseguibile penalmente chi elude il provvedimento del giudice che attribuisce all'ex coniuge il potere di esercitare il diritto di visita nei confronti delle figlie. Nel caso de quo, il comportamento “omissivo” posto in essere dall'ex coniuge affidatario dei figli minori che non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l'altro genitore può costituire l' “elusione” dolosa di un provvedimento del giudice. Pertanto, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce una interpretazione estensiva dell'art. 388 del codice penale che disciplina il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” ricomprendendovi anche il comportamento del genitore separato che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano l'altro coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, si riflette negativamente sulla psicologia degli stessi minori. A questo punto, è opportuno analizzare anche le fattispecie penali incriminatici di cui ai commi tre e quattro del presente articolo. Si tratta di reati propri, poiché possono essere commessi soltanto dal proprietario o dal custode della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. Tuttavia, in caso di estinzione del vincolo pignoratizio il reato non è più configurabile. Tali fattispecie sono state inserite nella norma dalla Legge n. 689/1981, previo scorporo dall'art 334 c.p. nel quale erano originariamente contenute. La ratio legis che ha ispirato il legislatore italiano è stata quella di accentuare la dimensione privatistica della tutela apprestata dalla norma dove è prevalente l'interesse del soggetto a favore del quale sono stati disposti determinati provvedimenti giudiziari. E' palese che in questo caso, l'interesse pubblicistico al mantenimento del vincolo sulla res e quello privatistico possono sussistere e coincidere in modo simultaneo all'interno della fattispecie di cui all'art. 388 c.p. commi 3,4. Oggetto della condotta incriminata deve necessariamente essere una cosa di proprietà dell'agente sottoposta a pignoramento, a sequestro giudiziario oppure a sequestro conservativo. Ai fini della configurazione dell'elemento psicologico del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commesso mediante la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, è richiesto il dolo generico, che è integrato, nel caso in cui la condotta venga posta in essere dal proprietario non custode, nella conoscenza del vincolo giudiziario e nella volontà dell' “amotio”. Mentre, per quel che riguarda il custode è, invece, necessario il dolo specifico poiché questi agisce con il solo scopo di favorire il proprietario. Il custode è colui al quale vengono affidati, in virtù di un provvedimento di nomina, la tutela dei beni sottoposti a sequestro. Aggiungo, per completezza espositiva, che in tale fattispecie incriminatrice il proprietario non custode è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 309. Invece, il proprietario custode con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da euro 30 a euro 309. Infine, il custode con la reclusione da quattro mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.  Infine, con la Legge 24 Febbraio 2006, n. 52 è stata introdotta una nuova ed ulteriore ipotesi di reato. L'art. 388 c.p. al quinto comma punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 516 il debitore o l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice che, dopo essere stati invitati dall'ufficiale giudiziario ad indicare le cose o i crediti impignorabili, omettano di rispondere nel termine di 15 giorni oppure effettuino una falsa dichiarazione. Si tratta di un reato proprio, a condotta sia omissiva che commissiva, imputabile soltanto ai soggetti indicati espressamente nella norma. Il momento consumativo del reato si realizza e si perfeziona con il decorso del termine di quindici giorni oppure attraverso la falsa dichiarazione posta in essere dai soggetti indicati nella norma (debitore, amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice). In riferimento ai rapporti con altri reati, si può ritenere che le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.). Ed infatti, il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla patria potestà o ad altre situazioni particolari. Secondo la Cassazione penale, sez. V, 2 Ottobre 1992 – 19 Marzo 1993, n. 2620, le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme. Sempre in base ad un'altra Sentenza della Cassazione Penale del 2003, le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p. non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità, poiché le suddette fattispecie tutelano obiettività giuridiche diverse che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.