Con la legge 15/02/2012 n.12 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23/02/2012 ed in vigore da 09/0372012) il Legislatore ha modificato l'art 240 c.p.stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni e degli strumenti informatici e telematici in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli art 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter, 640 quinquies del codice penale.
In estrema sintesi quindi il uovo disposto dell'art 240 c.p  comporterà la confisca obbligatoria per tutti i rati informatici (anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti). Tale modifica realizata insertendo nell'art 240 c.p. un comma 1 bis rappresenta una importante novità legislativa che nell'intento del legislatore dovrebbe rendere più efficace la lotta ai reati informatici.
Non a caso nell'art 240 comma 1 bis sono inseriti praticamente tutti i reati informatici. Si va  dall'art 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico per giungere fino alla truffa telematica  di cui all'art 640 ter passando attraverso i reati di danneggiamento dei sistemi informatici. Peraltro l'art 2 della citata legge, prevede  che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, “a seguito di analisi tecnica forense”, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di reati  siano affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
Tali beni inoltre  al termine del procedimento di confisca verranno assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso o, nel caso non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
Da ultimo occorre segnalare che esattamente come per altri reati (ad esempio la guida in stato di ebbrezza) la confisca non potrà essere disosta se i beni risultino di proprietà di soggetti terzi.
Resta tuttavia da capire come sarà possibile accertare la proprietà di beni di consumo ( non registrati) come gli strumenti informatici.