L'estorsione, conosciuta anche come racket o 'pizzo', e l'usura sono forme di criminalità che minano alle fondamenta le possibilità di crescita e sviluppo di una comunità, e più di altre alimentano il potere dei gruppi criminali sul territorio. Per sostenere le vittime - operatori economici, famiglie o singole persone - che vogliono ripartire nella legalità e per incentivare la denuncia dei fenomeni, lo Stato interviene principalmente con 2 strumenti: il Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura e il Fondo di prevenzione per le vittime dell'usura. 
Il Fondo di solidarietà concede benefici economici - elargizioni alle vittime di estorsione o mutui agevolati alle vittime di usura - a chi denuncia gli episodi. La domanda si presenta alla prefettura che la inoltra al Commissario straordinario del Governo antiracket e antiusura, il quale presiede il Comitato di solidarietà, competente a esaminare le istanze e deliberare sulla concessione o meno del beneficio richiesto. Possono presentare domanda i soggetti direttamente danneggiati, soggetti terzi danneggiati, i superstiti, gli ordini professionali, con il consenso dell'interessato, le organizzazioni e associazioni antiracket e antiusura con finalità di assistenza e solidarietà.
Il Comitato di Solidarietà analizzata la questione emana decreto con cui concede o meno l'elargizione di una somma a titolo di ristoro per la vittima di estorsione. 
La deliberazione deve dare conto della natura cdel fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei songoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e l'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente dociumentato ex art 14 L. 44/99.
Sulla base di quanto decretato appare opportuno richiamare l’attenzione in ordine ad alcuni concetti fondamentali di danno in tema di azienda e i criteri direttivi da seguire nell’attività di quantificazione e di valutazione dei danni  specificati nella Circolare BE 2610 del 26 settembre 2007 :

  1. Mancato Guadagno: costituisce in termini aziendalistici, quello che civilisticamente si definisce Lucro Cessante; per tali motivi il mancato guadagno è solo parte del danno complessivamente valutabile ai fini della quantificazione del beneficio concedibile (elargizione e mutuo)
  2. Perdita o Riduzione di Valore di un bene produttivo aziendale o del patrimonio netto aziendale : E’ un concetto ricorrente nei casi di estorsione o di usura con aggravanti, allorchè ricorre un danneggiamento di strutture mobiliari o immobiliari aziendali ovvero una chiara riduzione dei mezzi impiegati nell’azienda per effetto del sopraggiungere di perdite che incidono sul patrimonio. Esso contempla sia il danno a se stante (danno emergente) sia l’eventuale mancato apporto alla produttività aziendale (lucro cessante).
  3. Avviamento: E’ un concetto che ordinariamente comprende sia il lucro cessante, sia il danno emergente, in quanto costituito dal valore patrimoniale e dalla redditività aziendale ovvero “valore d’azienda”. Tale valore può essere assunto tanto come lucro cessante quanto come danno emergente purchè non costituisca una duplicazione di cui ai punti precedenti 1 e 2. 1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale ex art. 3 L. 44/99.Presupposto per l'Applicabilità della L. 44/99, quindi l'elargizione del contributo è l'attività estorsiva di cui l'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica sia stato vittima; diverso è l'ambito di applicazione della L. 108/96 che riguarda il delitto di usura, per la cui configurabilità è necessario che sussista lo stato di bisogno della vittima, di cui abbia approfittato l'usuraio.Contro il Decreto del Commissario Stroridanrio del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del Decreto o ricorso staordinario entro 120 giorni innanzi al Presidente della Repubblica.