Nella Sentenza di cui sopra la Suprema Corte ha chiarito se fra il reato di distruzione e occultamento di documenti contabili, disciplinato dall’art 10 del D.Lgs. 10 Marzo 2000, n.74, e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art.640, comma 2, del codice penale sussiste un rapporto di specialità, ovvero sia configurabile un’ipotesi di concorso di reati. Proprio con un ricorso degli imputati affermavano l’incompatibilità tra le due fattispecie delittuose sulla base di una  recente Sentenza delle SS.UU nella quale era stato affermato che "qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione". Tale conclusione, tuttavia, è stata respinta dai Giudici di legittimità che hanno evidenziano come la citata Sentenza delle Sezioni Unite, espressamente, affronta il tema del rapporto di specialità fra il delitto ex art.640, comma 2, c. p. e quello di "frode fiscale", avendo come riferimento non tutte le disposizioni del citato D.Lgs., ma solo quelle che sanzionano la presentazione di dichiarazione infedele e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Tale conclusione, quindi, non può riferirsi anche all’ipotesi di reato oggetto del procedimento di cui al ricorso, ossia quello di occultamento e distruzione dei documenti contabili ex art.10 del suddetto Decreto Legislativo. Infatti, la condotta di distruzione o occultamento della documentazione non comporta da sola alcuna alterazione delle somme riportate in contabilità e nella dichiarazione annuale, così che non incide sui rapporti di debito/credito con l'Amministrazione Finanziaria e rimane priva della natura di frode comportante un danno diretto per l'Erario. La condotta prevista dall'art. 10 costituisce, piuttosto, una delle operazioni artificiose funzionali alla dichiarazione fraudolenta e alla falsificazione dei dati contabili, avendo la finalità di ostacolare la ricostruzione dei dati contabili e dei fatti, di impedire l'identificazione degli autori delle frodi e, in altri termini, di creare uno schermo tra costoro e gli organi accertatori, così da assicurare l'impunità alle persone e di impedire il recupero delle somme altrimenti evase. Pertanto, non vi è alcuna ragione, ad avviso della Corte, per ritenere che i principi fissati dalla richiamata Sentenza delle Sezioni Unite operino anche per il reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 Marzo 2000, n.74, con la conseguenza che il delitto ex art.640, comma 2, c. p. ben può concorrere il reato di occultamento e distruzione dei documenti contabili.

 

La condotta di distruzione o occultamento della documentazione ex art 10 D.Lgs 74/2000 non comporta da sola alcuna alterazione delle somme riportate in contabilità e nella dichiarazione annuale, così che non incide sui rapporti di debito/credito con l'Amministrazione finanziaria e rimane priva della natura di frode comportante un danno diretto per l'Erario. Ne consegue che sussiste concorso tra la fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n°74/2000 e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, co. 2, n. 1, c.p.