Da tempo le famose “strisce blu” sono al centro di accesa polemica in materia giurisprudenziale in merito alla loro legittimità e all’applicazione delle sanzioni in materia.

Sarà pertanto utile procedere a individuare le caratteristiche dei verbali elevati per tali infrazioni, in modo da poter procedere, laddove ne sussistano i requisiti, alla contestazione mediante ricorso.

A) Verbale elevato per mancato pagamento delle sosta.

Nel caso in oggetto, l’obbligo di addivenire al pagamento della sosta non risulta previsto dal Codice della Strada e dalla vigente legislazione.

Non è pertanto consentito all’agente accertatore elevare una sanzione contestando il mancato pagamento della sosta rifacendosi all’articolo 157 del Codice della Strada e per di più nello specifico del sesto comma.

Il mancato pagamento di un pedaggio non è espressamente indicato da nessuna disposizione del codice della strada, mancata previsione che non può che portare a ritenere illegittima la sanzione fondata su tale motivazione.

B) Verbale elevato per mancata esposizione del titolo di pagamento.

Anche il caso in oggetto non risulta essere precipuamente sanzionato dalla normativa di cui al Codice della Strada, comportando necessariamente l’illegittimità della sanzione e della sua elevazione.

L’unica norma del Codice della Strada che di fatto crea un obbligo di esposizione di documenti è rappresentata nello specifico dall’articolo 181 che, per motivi differenti, impone al proprietario del veicolo di provvedere a esporre il contrassegno assicurativo del veicolo.

LA LENTE DI INGRANDIMENTO:

E’ consuetudine che in questi casi, l’agente accertatore si riporti al fine di sanzionare il mancato pagamento della sosta all’articolo 157 comma 6 che impone al conducente di segnalare e porre in funzione il dispositivo di controllo.

Tale dispositivo non può comunque essere individuato nel tagliando di pagamento della sosta, facendo altresì riferimento al disco orario che serve ad indicare l’orario di arrivo nelle zone in cui le normative comunali prevedono limitazioni temporali della stessa sosta.

Come ravvisato da diversi giudici di pace ed esperti della materia, la norma in oggetto risulta essere entrata in vigore, prima della partenza della sosta tariffata, evidenziando pertanto l’impossibilità per la norma di regolamentare una fattispecie ancora non prevista.

C) Verbale elevato in quanto il titolo di pagamento è scaduto.

Anche in questo caso, rifacendoci ai casi sopra citati, basta evidenziare che il Codice della Strada non sanziona detta fattispecie, peraltro non prevedendola in nessun modo. La sanzione deve anche in questo caso essere ritenuta illegittima e dovrà pertanto essere impugnata al fine di chiederne l’annullamento. (Si veda cap. 1).

D) Verbale privo dell’indicazione del provvedimento istitutivo della zona a strisce blu.

Il verbale deve infatti contenere l’indicazione del provvedimento attraverso il quale è stata prevista l’istituzione della zona con strisce blu, la motivazione posta alla base dello stesso e l’indicazione circa la determinazione della tariffa applicata alla zona.

Il verbale, in quanto parte del procedimento amministrativo deve infatti riportare a pena di illegittimità tutte dette indicazioni.

La carenza di quanto precisato permette quindi l’impugnazione dello stesso davanti alle competenti autorità.

E) Verbale elevato in zone a strisce blu nelle cui immediate vicinanze non siano previste zone a parcheggio libero.

Il caso che ci occupa è famoso per essere balzato alla cronaca nazionale circa l’istituzione delle strisce blu nel Comune di Roma.

Orbene, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere illegittima la sanzione elevata per mancato pagamento delle strisce blu in zone nelle quali non si rinvenga nelle vicinanze un parcheggio libero.

In sostanza l’automobilista deve almeno in teoria essere posto in condizione di scegliere tra le due diverse zone.

Detto orientamento giurisprudenziale ha del resto portato il Comune di Roma a sospendere l’attivazione delle zone a strisce blu, provvedendo alla realizzazione di zone di parcheggio libero, affiancate da zone a pagamento più limitate.

F) Verbale elevato come mancato pagamento di un pedaggio.

La sanzione deve sempre e comunque ritenersi illegittima in quanto non esiste alcuna normativa che imponga il pagamento di pedaggi a un soggetto privato.

Di norma i parcheggi con strisce blu vengono gestiti  da società concessionarie del servizio.

Ebbene la vigente normativa non prevede la facoltà e/o il diritto da parte di suddette società di procedere alla contestazione e di sanzionare dette fattispecie.

G) Verbale elevato in una zona in cui la zona tariffata non risulta individuata.

Il verbale deve essere ritenuto illegittimo in quanto la delibera istitutiva della zona a strisce blu deve provvedere tassativamente ad individuarne i limiti territoriali. (Potere posto in capo al Sindaco e/o alla Giunta)

Una volta individuata la fattispecie di cui alla sanzione, rilevata la possibilità di spiegare ricorso nei modi e tempi indicati nel precedente capitolo, è doveroso specificare che molti di detti motivi di impugnazione sono molto “labili”, ricordando che ci troviamo in presenza di una materia in continua evoluzione e soggetta a continui rinnovamenti giurisprudenziali.