Non sussiste il reato di cui all'art. 186 co. 7 CDS, se il conducente si rifiuta di essere accompagnato all'Ospedale per eseguire l'alcoltest, fuori dall'ipotesi di incidente stradale.
Secondo il dettato normativo dell'art. 186 co. 5 CDS, l'accertamento dello stato alcolemico presso le strutture sanitarie sarebbe consentito nel caso di incidente stradale. Diversamente, quando gli agenti fermano il conducente per un controllo, questo può essere eseguito sul posto tramite lo strumento che hanno a bordo del loro mezzo, oppure presso l'ufficio o il comando di appartenenza degli stessi agenti, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 186 CDS (Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.)
Nel caso di specie il conducente si rifiutava di sottoporsi all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di controllo da parte dei Carabinieri, nel corso del quale gli agenti non avevano a bordo della propria auto di servizio la strumentazione per eseguire il test. Dunque, invitavano il conducente a recarsi presso l'Ospedale che distava 10 km e non presso il più vicino ufficio o comando come previsto dal comma 4 dell'art. 186 CDS.
La Quarta Sezione della Cassazione ha chiarito che il reato di "rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo".
Ebbene, l'invito rivolto al ricorrente a "seguire i Carabinieri non era riconducibile: a) nè al comma 3, in quanto i Carabinieri non possedevano l'etilometro; b) nè al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando. D'altra parte, il rifiuto dell'imputato non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell'art. 186, comma 5, in quanto di questo disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l'accadimento di un incidente stradale)". Pertanto, il rifiuto dell'imputato non ha integrato la contravvenzione prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 3 e 7.
Per tali motivi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.