Per ragioni di politica criminale e per il verificarsi di fatti di cronaca di particolare gravità avvenuti durante la circolazione stradale, negli ultimi dieci anni sono state notevolmente inasprite le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di sostanze alcoliche, e, al pari, sono stati intensificati anche i controlli su strada. Pertanto, non sarà improbabile trovarsi in tale incresciosa situazione, senza essere né dei criminali incalliti né tanto meno degli abituali bevitori.
La guida in stato di ebbrezza è rilevante per il Codice della strada ove il tasso alcolemico sia pari o superiore a 0,5 grammi per litro. Sotto tale soglia infatti, non vi è alcuna conseguenza. E' però molto probabile raggiugerla già avendo bevuto un paio di bicchieri di vino. Le sanzioni, oltre tale valore, variano poi a seconda del tasso alcolemico accertato. In particolare, in caso di guida con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa (non avendo alcuna rilevanza penale) da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi. In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si rientra nell'ambito penale e la pena consiste nell'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi e infine, quale sanzione amministrativa accessoria, è prevista la sospensione della patente (o meglio, di qualsiasi titolo abilitativo alla guida, dunque patente A, B, C.....) da sei mesi a un anno.
In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, e, infine, verrà disposto nell'immediato il sequestro del veicolo e, all'esito del processo penale in caso di condanna,  esso verrà confiscato, cioè passerà in proprietà dello Stato, qualunque sia il valore del mezzo. Se, però, il proprietario è persona diversa dal conducente “in ebbrezza”, la durata di sospensione della patente è raddoppiata ma non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente. Tutte queste ipotesi possono poi andare incontro ad aumenti di pena al verificarsi di determinate circostanze, quali ad esempio la guida in orario notturno, l'essere neo patenti,o, peggio, aver causato, a causa dell' ebbrezza, un incidente stradale.
Per ogni cittadino la sospensione della patente è la conseguenza più grave in caso di positività all'alcool test poiché la patente viene immediatamente ritirata “su strada” e  successivamente “sospesa”, per periodi anche molto lunghi, con provvedimento del Prefetto
Tuttavia, il Prefetto, per legge, può sospendere cautelativamente la patente, in attesa del giudice penale, per un dato periodo (variabile da caso a caso, ma raramente inferiore a tre mesi e spesso superiore a sei).
Pertanto, la prima azione legale da proporre per mezzo di un Avvocato è l'opposizione all'ordinanza del Prefetto, per ottenere dal Giudice di Pace una significativa riduzione del periodo di sospensione della patente ovvero addirittura la quasi immediata restituzione. Occorre ovviamente fornire prova documentale che il conducente del veicolo non è un bevitore abituale e che egli si trova in condizioni idonee a poter guidare. Ciò è possibile richiedendo un certificato di “idoneità alla guida” rilasciato dalla Commissione Medica Locale Patenti di guida, previa apposita visita ed esami del sangue.
La concessione dell'idoneità non è “automatica”: si otterrà in quei casi in cui l'ebbrezza rilevata non si accompagni ad un abuso di sostanze alcoliche (desumibile dalle analisi del sangue). Ottenuto il certificato, che va trasmesso al Giudice al quale si sia preventivamente proposto il ricorso e dimostrata l'utilità della patente (ad es., per ragioni di lavoro o personali, quali la necessità di assistere parenti disabili, con regolare autorizzazione ex legge 104) il Giudice di Pace può ordinare al Prefetto di restituire la patente.
Chiusa la fase iniziale, generalmente dopo qualche mese arriverà la contestazione del Giudice Penale, spesso accompagnata anche dalla condanna, contenuta nel cosiddetto “decreto penale di condanna”. Entro il breve termine di 15 giorni, va presentata opposizione al decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, viceversa esso diverrà definitivo e non si potrà fare altro che scontare la condanna. Con l'opposizione, solo quando non sia stato provocato un sinistro stradale, la pena dell'arresto può essere sostituita dai lavori socialmente utili. Quando essi vengano svolti regolarmente, per un periodo che varia a seconda della durata della pena “sostituita”,  il reato si estingue, la vettura eventualmente sequestrata viene restituita con revoca della confisca e il periodo di sospensione, che si deve comunque scontare nonostante la restituzione della patente ordinata dal giudice di pace, viene dimezzato.
Queste sono delle considerazioni generali, però ogni caso è a se stante e le possibili gravi conseguenze rendono assolutamente consigliabile rivolgersi ad un legale specializzato nella materia, onde ottenere qualificata e urgente assistenza. Lo Studio è in grado di fornire esperienza in materia e sottoporre al cliente preventivo di spesa per il ricorso per la restituzione della patente e la difesa avanti il Giudice penale.
  Avv. Stefano Orizio

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