Sarà stata la moglie o il figlio? Oppure quel vicino di casa che quel giorno aveva una commissione urgente da fare e non gli partiva la macchina? O, ancora: potrebbe essere stato mio fratello, che aveva l’auto dal meccanico e doveva andare a fare una visita in ospedale. A volte è difficile – per non dire impossibile – ricordare a chi è stata prestata la macchina quel maledetto giorno in cui qualcuno ha preso una multa ed il proprietario dell’auto era in ufficio, come dimostra il suo cartellino.
Quel vuoto di memoria può salvare il portafoglio: la multa non va pagata se, chi la riceve, non riesce a ricordare chi fosse alla guida della sua macchina [1]. La legge, infatti, non prevede una sanzione in caso di vuoto di memoria. E, inoltre, nessuno può essere punito per quello che ha fatto un altro: è quello che si chiama «principio di responsabilità personale» [2].
Ma la legge prevede anche che chi riceve una multa senza essere alla guida della sua auto deve comunicare all’autorità che ha elevato la contravvenzione (Polizia municipale, Polizia stradale, ecc.) il nome del reale conducente della macchina. Pena una sanzione da 286 a 1.142 euro [1] se non lo fa con giustificato e documentato motivo. Ma se il proprietario dell’auto non ricorda chi era alla guida? Basterà, a questo punto, scrivere su quella comunicazione di non essere in grado di ricordare a chi è stata prestata l’auto in quella occasione, non essendoci il dovere di ricordare o di registrare l’eventuale affidamento dell’auto a terzi.
A confermare tutto ciò ci aveva pensato un Giudice di Pace di Taranto [3] con una sentenza già commentata in un nostro articolo, secondo cui quando il proprietario della macchina, assente al momento della violazione, non ricorda in buona fede chi si trovasse al volante in quel momento non può essere punito con una sanzione amministrativa commessa da un’altra persona. Tanto più che ha rispettato quanto richiesto dalla legge: darne comunicazione all’autorità, per quanto si tratti di una risposta negativa. Un semplice «non ricordo» sarà il giustificato motivoAttenzione alla guida esclusiva
Ci sono, però, dei casi in cui evitare una multa per non ricordare chi si trovava alla guida dell’auto è piuttosto complicato. Uno di questi si presenta quando sul contratto di assicurazione esiste la clausola della guida esclusiva. Significa che al volante di quella macchina si deve sedere soltanto la persona che ha firmato la polizza assicurativa e che l’autovettura non potrà essere prestata a nessuno, nemmeno al coniuge o al figlio.
O meglio. Volendo, si può prestare la macchina a chiunque. Ma si sappia che in caso di violazione del codice della strada o di incidente, chi ha firmato il contratto di assicurazione dovrà pagare la multa e le conseguenze: la compagnia di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa.
Come interpretare il codice della strada
Alla base del concetto «niente multa se non ricordi chi guidava la tua auto» c’è, dunque, la buona fede. Da una parte, la volontà di comunicare all’autorità competente (entro 60 giorni dalla notifica del verbale) quel vuoto di memoria che costituisce un giustificato motivo per dare non poter fornire i dati di chi si trovava al volante al momento della violazione del codice. Dall’altra, sempre in buona fede, assicurare che il vuoto di memoria esiste davvero. Certo, per non pagare una multa chiunque potrebbe dire di avere la memoria corta. Ma, oggettivamente, è plausibile che uno non si ricordi chi guidava l’auto in quel preciso giorno ed in quel preciso istante.  Soprattutto perché i verbali vengono notificati quando ormai sono passati dei mesi (di solito tre, per l’esattezza) dal momento in cui è stato infranto qualche articolo del codice della strada. 90 giorni (più 60 per dare comunicazione su chi guidava fanno 150 giorni) in cui uno pensa a tutt’altro. C’è chi non si ricorda cos’ha mangiato per cena la sera prima, figuriamoci pretendere di ricordare chi guidava la sua auto quel pomeriggio di 150 giorni prima. E non c’è una sola norma che obblighi un privato a tenere un registro sul quale segnare a chi ha prestato la macchina (a meno che non si tratti di un’azienda che affida un’auto aziendale ad un dipendente). Pertanto, ci si affida alla memoria di ciascuno.
La buona fede viene, oltretutto, supportata da alcune normative. La prima, quella secondo cui – in tema di sanzioni amministrative – non può essere invocato il principio di responsabilità oggettiva. Significa che chi ha prestato la macchina ad un altro ma non si ricorda a chi, non può rispondere di una mancata informazione che non dipende dalla sua volontà, semplicemente perché ha un vuoto di memoria che riguarda quel preciso episodio.
La seconda normativa riguarda il verbale di contestazione della multa. Quel pezzo di carta riporta la parola «invito» all’informativa e non la parola «obbligo» all’informativa. Se il verbale non mi dice a che cosa vado in contro per non accogliere quell’invito (e nulla mi costringe ad accettare degli inviti dagli sconosciuti), il verbale può essere dichiarato nullopoiché incompleto. E così, niente multa se non ricordi chi guidava la tua auto.
I contrasti tra il codice e la Costituzione
C’è un’altra questione non trascurabile che emerge leggendo l’articolo in questione del codice della strada [4] e la Costituzione italiana.  Il primo sanziona chi non fornisce all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La Carta costituzionale, invece, all’articolo 3, sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Che ci azzecca? Vediamo. Lasciando stare la distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, che poco hanno a che fare sulla multa presa da chi guidava l’auto di un altro, c’è da concentrarsi sulle «condizioni personali e sociali». Se ho 20 anni ed una memoria di ferro, potrei ricordarmi a chi ho prestato l’auto e soddisfare la richiesta del codice della strada, dandone opportuna comunicazione alla polizia. Ma se di anni ne ho 65 non è colpa mia se la memoria comincia a farmi dei brutti scherzi e non riesco a ricordare a chi ho dato le chiavi della macchina 150 giorni fa. In sostanza, il codice della strada pretende che il giovanotto e l’anziano abbiano le stesse «condizioni personali», quando in realtà sappiamo che non è così. Viene meno, pertanto, il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
Non solo. Se sono un modesto lavoratore e mi posso permettere una sola macchina per tutta la famiglia, è facile che debba prestarla alla moglie o ai figli oggi sì e domani pure. Vai tu a ricordarti ogni volta quando e a chi. Ma se sono un affermato manager e mi posso permettere di comprare la macchina alla moglie e ai figli, è probabile che non debba prestarla a nessuno o che, quella rara volta che succede, riesca a ricordare a chi l’ho prestata. Appare evidente che il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di «condizioni sociali» va a farsi benedire. La famiglia più abbiente sarà avvantaggiata davanti alla legge rispetto a quella più modesta.
E non solo su questo aspetto. Pensate alle famiglie meno abbienti che si vedono arrivare una sanzione amministrativa di questa entità (siamo oltre i 1.000 euro, per qualcuno circa uno stipendio) per non comunicare i dati di chi ha preso una multa con la sua macchina. Pagare potrebbe diventare un problema. Ma anche comunicare i dati del vero trasgressore. In effetti, io posso dire a chi ho prestato la macchina (se riesco a ricordarmelo) ma non di chi effettivamente ha commesso la violazione. Se faccio un nome davanti all’autorità, quel nome resta perché la mia dichiarazione sarà la madre di tutte le prove. Ammesso che queste ultime ci siano.  In definitiva: se, per non pagare una multa perché non ho i soldi, dico che ho prestato la macchina a mio figlio, come fa mio figlio ad appellarsi al proprio diritto di difesa? Come si dimostra che, in realtà, non ho scelto a caso il figlio con cui non vado d’accordo e accuso lui di essere stato alla guida della mia auto? Oppure perché vado così d’accordo con lui che gli attribuisco la violazione in modo da non pagare la sanzione? Diventa piuttosto macchinoso. Non lo è, certo, per chi è così facoltoso da non pensare a tutte queste complicazioni e paga la sanzione per la sua condotta omissiva senza rischiare i punti sulla patente. Ergo, ci si trova di fronte ad un’altra situazione di disparità non da poco. E’ una questione di scelte riservate solo ad alcuni e non a tutti, come invece vorrebbe la Costituzione: i più abbienti possono decidere se fare la comunicazione oppure pagare la sanzione. I più modesti saranno portati a cercare una scorciatoia.
E, a ben guardare, ci sono anche dei conflitti costituzionali con i principi generali dell’ordinamento, che riguardano:
  • il diritto a non fornire elementi in proprio danno;
  • il diritto della legge sulla privacy (propria e della persona a cui è stata prestata la macchina).

[1] Art. 126 bis cod. str.
[2] Art. 3 legge n. 689/1981.
[3] G.d.P. Taranto, dott. Martino Giacovelli, sent. n. 3840/2015 del 03.12.2015.
[4] Art. 180 co.8 cod. str.