Sarà capitato a tanti di  parcheggiare  la propria automobile in zona idonea alla sosta, sapendo di  doverla riprendere dopo molto tempo e,  a distanza di qualche giorno, scorgere sul parabrezza  una multa o  nella peggiore delle ipotesi, constatare l’avvenuta rimozione coatta della macchina, con annessi costi di rimozione e di deposito.
E’ quanto può accadere se non si utilizza l’auto per una serie di giorni, ove vengano apposti nella zona dei segnali di divieto di sosta mobili o “amovibili”, di solito utilizzati per eventi particolari quali manifestazioni, processione, lavori di trasloco, operazioni di carico e scarico,  mercato rionale o altro.
 
La domanda è: c’è margine per impugnare la multa?
La risposta può essere positiva: In primo luogo si rileva che autorizzato ad emanare provvedimenti di regolamentazione della circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato (ex art. 7 codice della strada) è il dirigente comunale competente (come potrebbe essere il direttore dell’area di Polizia Municipale). Per cui ove l’ordinanza relativa (richiamata sul cartello) dovesse essere sindacale essa sarebbe illegittima ( per  incompetenza ) e a cascata lo sarebbe la multa (per cosiddetta invalidità derivata).
Inoltre quando il divieto di sosta è su segnaletica mobile (che potrebbe essere stata apposta dopo aver parcheggiato il veicolo)  il codice della strada (art. 6) impone all’autorità di rispettare un termine per rendere noto il divieto stesso di almeno  48 ore di anticipo.
Per cui è essenziale al riguardo controllare la data di apposizione, presente sul cartello stesso.
 
Peraltro, anche quando viene posto con un congruo anticipo, soventemente nessuno più controlla se i segnali di divieto di sosta rimangono nella posizione originale e facilmente si può incorrere in una fuorviante indicazione dello spazio interessato dal divieto stesso.
 Il cartello, infatti,  deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi, poggiato per terra e senza alcun ancoraggio, ma all’inizio della strada dove insiste il divieto, esattamente dove di solito l’automobilista è tenuto a controllare i cartelli di obbligo e divieti; sulla segnalazione devono essere riportati esattamente la data e l’orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che se nell’ambito dell’apposizione dei cartelli vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della Polizia Municipale curare la ricerca dei proprietari interessati ed invitare gli stessi alla rimozione.
Se la segnaletica fosse corretta, resta pur sempre, quale ultima carta un difficile ricorso incentrato sull’assenza di colpa da parte del trasgressore.
 
Pertanto, ove l’ordinanza sia illegittima ovvero l’apposizione della cartellonistica sia scorretta (sul piano temporale o modale), sarebbe consigliabile la contestazione della multa, tenendo pur sempre presente, tuttavia, che se il ricorso dovesse non essere accolto  la multa sarebbe pagata con la maggiorazione prevista dalla legge.