Ci occuperemo in questo capitolo dei limiti di velocità e delle sanzioni relative al superamento di tali limiti.

I limiti di velocità sono stabiliti al fine di permettere la sicurezza della circolazione stradale.

Per misurare la velocità, vengono comunemente utilizzati diversi strumenti il cui utilizzo è rigidamente regolamentato dalla normativa a seconda del fatto che siano utilizzati con o senza l’ausilio degli agenti accertatori, se gli stessi apparecchi siano in grado di rilevare immediatamente o solo a distanza.

Gli apparecchi atti a misurare la velocità del veicolo sono altresì suddivisi in apparecchi fissi e mobili.

Gli strumenti utilizzati per il controllo della velocità devono sempre e in ogni caso essere dotati di specifiche caratteristiche e delle certificazioni previste dalla normativa.

La zona a traffico limitato è una zona ben delimitata all’interno della quale la circolazione degli autoveicoli viene limitata secondo e in base a determinati periodi di tempo, mediante l’attivazione di veri e propri varchi presidiati da pattuglie della polizia municipale e di norma sempre più spesso da varchi elettronici in grado di rilevare il passaggio degli autoveicoli.

Ogni apparecchio deve pertanto non solo possedere il certificato di omologazione, ma deve anche essere tarato e certificato (mediante il rilascio di certificazione del Centro Sit), devono essere sottoposti a periodiche revisioni ed essere gestiti direttamente dagli organi della polizia stradale.

DA RICODARE: In caso di sanzione e elevazione del verbale per eccesso di velocità non è necessario che l’agente provveda a fermare i veicolo, trovandoci in uno dei casi in cui non è necessario provvedere alla contestazione immediata della violazione commessa.

LA LENTE DI INGRANDIMENTO

In caso di elevazione di verbale per eccesso di velocità il proprietario del veicolo, unitamente al verbale si vedrà notificare anche un apposito modulo al fine di procedere alla comunicazione di chi fosse alla guida del veicolo in sede di infrazione, ciò al fine di poter procedere alla decurtazione dei punti patente così come previsto dalla normativa sulla patente a punti.

DA RICORDARE: LA MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO 60 GIORNI DI TALI DATI COMPORTA L’APPLICAZIONE DI UNA ULTERIORE SANZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 126 BIS DEL CDS CHE VARIA DA 250 A 516 EURO.

I limiti di velocità sono regolamentati dal nostro codice della strada all’articolo 142 che prevede:

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

                                                                    

In ogni caso occorre sempre ricordare che gli apparecchi (es. AUTOVELOX, TUTOR) devono sempre essere omologati e controllati e che le postazioni fisse o mobili per il rilevamento della velocità devono sempre e comunque essere preventivamente segnalate e poste in luoghi ben visibili mediante l’utilizzo di cartelli e dispositivi di segnalazione luminosa all’uopo predisposti.

A questo punto, sarà utile analizzare le motivazioni sulla scorta delle quali è possibile opporsi ad un verbale elevato per superamento del limite di velocità.

A) Verbale elevato per eccesso di velocità privo dell’indicazione del limite di velocità e della velocità mantenuta dal veicolo.

Il verbale a pena di illegittimità deve sempre riportare il limite di velocità del tratto di strada afferente l’avvenuta infrazione e la velocità mantenuta dall’autoveicolo in modo da permettere di rilevare il superamento di tale limite con l’applicazione dello scarto del 5% previsto dalla vigente normativa.

B) Verbale elevato da apparecchiatura non omologata, sprovvista di certificato di taratura e/o delle certificazioni previste dalla legge.

Il verbale risulta essere stato elevato mediante l’utilizzo di una apparecchiatura non omologata. Il verbale dovrà essere annullato.

C) Verbale elevato a carico di autoveicolo che ha superato il limite a causa di ragioni afferenti la sicurezza della circolazione e del traffico..

Il verbale deve essere annullato in quanto, in presenza di stato di necessità e/o di pericolo (che deve essere pertanto dimostrato e documentato al giudice) il conducente non ha posto in essere volontariamente l’infrazione.

D) Verbale rilevato da apparecchiatura elettronica e privo della  prova di detta rilevazione.

Il verbale deve essere infatti essere accompagnato dalla prova di detta rilevazione e/o quanto meno indicare al proprietario del veicolo le modalità in base alle quali può prendere visione delle foto/documenti scattate ed elaborati dalle apparecchiature all’uopo predisposte.

E) Verbale elevato mediante apparecchiature elettroniche all’uopo predisposte ma non preventivamente segnalate.

Il verbale è senza ombra di dubbio illegittimo e deve essere annullato (come peraltro da poco confermato dalla Corte di Cassazione).

F) Verbale accertato con autovelox privo della diretta gestione dell’organo di polizia stradale.

Il verbale deve essere annullato a causa della carenza della gestione dell’apparecchio di rilevazione da parte degli agenti abilitati. Detti apparecchi non possono essere controllati da soggetti privati ma sempre e comunque dall’autorità.

G) Verbale privo della motivazione per la quale non si è proceduto alla contestazione immediata dell’infrazione.

Pur non essendo previsto la necessaria contestazione immediata della sanzione, il verbale deve sempre e comunque specificare perché tale immediata contestazione non abbia avuto luogo. La carenza di tale indicazione provoca l’illegittimità del verbale stesso.

H) Verbale che non tiene conto del margine del 5% previsto dalla vigente normativa in sede di calcolo della velocità

Il verbale risulta illegittimo e deve essere annullato in quanto non tiene conto del limite di tolleranza pari al 5% previsto dalla normativa. Se il limite di velocità è, ad esempio, fissato in 60 km/h e il veicolo si spostava a 62 km/h la sanzione deve essere annullata perché 62 – 5% = 58,9 velocità rientrante nel limite previsto.

I) Verbale elevato per eccesso di velocità da agente accertatore sprovvisto di idonee apparecchiature per la rilevazione.

Il verbale risulta illegittimo e deve essere annullato in quanto la velocità deve essere rilevata in modo oggettivo mediante l’utilizzo di apparecchiature all’uopo predisposte. La percezione dell’agente (soggettiva) non riveste pertanto caratteristiche oggettive tali da consentire di ritenere legittimo detto verbale.

LA CURIOSITA’

Di seguito si elencano i modelli dei dispositivi attraverso i quali viene rilevato l'eccesso di velocità dei veicoli.

AUTOVELOX: 104/C2; PRO VIDA 2000; TUTOR e SORPASSOMETRI

(Per i dettagli  http://poliziadistato.it/articolo/47Strumenti_per_rilevazione_a_distanza_della_velocita)