LA SANZIONE AMMINISTRATIVA - GLI ELEMENTI ESSENZIALI

Ci occuperemo in questo capitolo dell’attraversamento del semaforo con luce rossa.

Da precisare che il semaforo fa parte della più grande categoria dei segnali stradali che possono essere suddivisi in due grandi categorie:

SEGNALI FISSI

SEGNALI MOBILI

Il codice della strada è molto preciso in materia individuando la segnaletica verticale (art. 39: es. cartello di divieto di sosta), la segnaletica orizzontale (art. 40: es. strisce pedonali), la segnaletica luminosa (art. 41: es. semaforo); la segnaletica complementare (art. 42: es. linea tratteggiata che evidenzia la carreggiata) e infine la segnaletica manuale (art. 43: es. vigile urbano).

La segnaletica deve in ogni caso essere appositamente predisposta, sotto la vigenza della legislazione nazionale e comunitaria, omologata e mantenuta sempre efficiente, risultare prima di tutto in linea con quanto previsto dal codice della strada.

Focalizzeremo ora l’attenzione sull’impianto semaforico e sui verbali di infrazione elevati per attraversamento di un incrocio con semaforo a luce gialla o rossa.

Da segnalare che tale tipo di infrazione, viene da diverso tempo rilevata anche mediante l’utilizzo di appositi dispositivi denominati T-RED, dispositivi ultimamente balzati agli onori della cronaca nazionale a causa del loro indebito utilizzo, mediante errata taratura dei tempi di passaggio della luce da verde a gialla e poi a rossa, in modo da poter incrementare il numero di sanzioni elevate.

Giunti a questo punto, lasciando alla Magistratura il dovere di effettuare le necessarie verifiche sull’indebito utilizzo di tali apparecchiature, sarà utile passare ad esaminare le motivazioni mediante le quali proporre ricorso a una sanzione elevata per tale violazione.

A) Verbale elevato da apparecchiatura non omologata, sprovvista di certificato di taratura e/o delle certificazioni previste dalla legge.

Il verbale risulta essere stato elevato mediante l’utilizzo di una apparecchiatura non omologata. Il verbale dovrà essere annullato.

B) Verbale elevato a carico di veicolo passato con luce gialla.

Laddove il veicolo al momento del cambio della luce in gialla, non poteva arrestarsi in condizione di sufficiente sicurezza come previsto dal comma 10 dell’articolo 141 del CDS. La manovra deve pertanto essere ritenuta consentita in quanto effettuata al solo fine di sgomberare l’incrocio e non intralciare il traffico.

C) Verbale elevato a carico di autoveicolo che ha superato il semaforo con luce rossa a causa di ragioni afferenti la sicurezza della circolazione e del traffico.

Il verbale deve essere annullato in quanto, in presenza di stato di necessità e/o di pericolo (che deve essere pertanto dimostrato e documentato al giudice), il conducente non ha posto in essere volontariamente l’infrazione.

D) Verbale rilevato da apparecchiatura elettronica e privo della  prova di detta rilevazione.

Il verbale in caso di elevazione dello stesso mediante l’utilizzo di apparecchi che ne permettano l’elevazione in tempo successivo, deve essere infatti accompagnato dalla prova di detta rilevazione e/o quanto meno indicare al trasgressore/proprietario del veicolo le modalità in base alle quali può prendere visione delle foto/documenti scattate ed elaborati dalle apparecchiature all’uopo predisposte.

E) Verbale accertato con apparecchiatura priva della diretta gestione dell’organo di polizia stradale.

Il verbale deve essere annullato a causa della carenza della gestione dell’apparecchio di rilevazione da parte degli agenti abilitati. Detti apparecchi non possono essere controllati da soggetti privati ma sempre e comunque dall’autorità.

F) Verbale privo della motivazione per la quale non si è proceduto alla contestazione immediata dell’infrazione.

Pur non essendo prevista  la necessaria contestazione immediata della sanzione, il verbale deve sempre e comunque specificare perché tale immediata contestazione non abbia avuto luogo. La carenza di tale indicazione provoca l’illegittimità del verbale stesso.

G) Verbale elevato da agente non correttamente posizionato e pertanto impossibilitato a una corretta visione e rilevazione dell’infrazione.

Laddove l’agente accertatore non si trovasse in condizione (a causa della propria dislocazione in un posto sprovvisto di diretta visuale sull’impianto semaforico), il verbale deve ritenersi illegittimo perché privo di quel requisito minimo di oggettività necessario all’irrogazione della sanzione, tenuto conto che ci troviamo in un caso di situazione dinamica con veicolo in movimento e quindi di meno facile individuazione.

H) Verbale elevato a carico di un veicolo fermo e/o rallentato a causa di un ingorgo.

Il conducente del veicolo si è trovato materialmente impossibilitato a sgombrare l’incrocio prima del cambio di luce del semaforo perché si trovava bloccato e/o rallentato in un incrocio a causa delle condizioni del traffico. La sanzione comminata risulta contrastante con l’obbligo previsto dal CDS di provvedere a sgomberare lo stesso per permettere il transito degli altri veicoli. Siamo in caso di verbale inefficace che deve pertanto essere annullato in sede di impugnazione.