Il Codice della Strada vieta di guidare in stato di ebbrezza conseguente dell'uso di bevande alcoliche.

Il legislatore ha ritenuto che lo stato di ebbrezza si ha quando venga rilevato nel sangue del conducente un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Quindi, al di sotto di tale soglia non si incorre in alcuna sanzione, salvo casi particolari di cui si parlerà oltre.

Sono invece condizioni che determinano sanzioni le seguenti:

a) Se il tasso alcolemico supera la soglia di 0,5 g/l (grammi per litro di sangue), ma non quella di 0,8 g/l, il conducente dovrà pagare, a titolo di sanzione amministrativa una somma variante da 500 a 2.000 euro e subirà la sospensione della patente da tre a sei mesi.

b) Qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l, la sanzione sarà un'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi; anche in questo caso è prevista la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

c) Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, l'ammenda sarà da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno, la sospensione della patente da uno a due anni; con la sentenza di condanna, verrà comminata anche la confisca dell'autoveicolo, cioè lo perdita definitiva della proprietà di esso.

Il periodo di sospensione della patente è raddoppiato, se il veicolo è di proprietà di una persona estranea al fatto (l'amico che ha prestato temporaneamente l'auto al conducente trasgressore).

La patente di guida, poi, è sempre revocata nel caso in cui il trasgressore abbia già commesso un'altra violazione di questo genere nel precedente biennio (recidiva).

Alcune precisazioni sono indispensabili. Innanzitutto, tra le sanzioni del punto a) e quelle dei punti b) e c), non vi è soltanto una differenza di misura, ma anche di natura della pena: la prima è una violazione amministrativa, che si risolve con un verbale dell'organo che ha accertato la violazione; le altre due invece comportano l'apertura di un procedimento penale, di competenza del tribunale, che termina con un provvedimento sanzionatorio del giudice, che può anche essere restrittivo della libertà personale (arresto).

Vi sono poi delle circostanze che rendono più pesanti le pene previste. Innanzitutto, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni, pecuniaria e detentiva, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo, cioè il divieto per chiunque di utilizzare quel veicolo, a meno che lo stesso non sia di proprietà di una persona estranea al fatto.

Se al conducente, che ha causato l'incidente, viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida sarà sempre revocata

L’ammenda prevista ai punti b) e c), poi, è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Vi sono delle categorie di guidatori ai quali è assolutamente vietato guidare dopo aver assunto in qualsiasi quantità bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste. Per questi guidatori, è prevista una sanzione anche se il loro tasso alcolemico è compreso tra zero e 0,5 g/l. Sono:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone (autisti di taxi e bus, di linea o da turismo); c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, per conto di terzi, con autocarri, autoarticolati, autosnodati, ecc.