Ci occuperemo in questo capitolo delle zone a traffico limitato comunemente denominate ZTL.

LA ZTL

La zona a traffico limitato è una zona ben delimitata all’interno della quale la circolazione degli autoveicoli viene limitata secondo e in base a determinati periodi di tempo, mediante l’attivazione di veri e propri varchi presidiati da pattuglie della polizia municipale, di norma sempre più spesso da varchi elettronici in grado di rilevare il passaggio degli autoveicoli.

La ZTL risulta pertanto di norma attivata solo in determinate fasce orarie del giorno e non tutti i giorni della settimana, al fine di addivenire alla riduzione del traffico in una determinata zona, per ridurre l’inquinamento atmosferico o comunque al fine di preservare determinati luoghi anche dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

Uno dei problemi storici affiancato all’elevazione di sanzione per accesso non consentito alla ZTL è stato costituito dal fatto che per il conducente non fosse sempre agevole conoscere gli orari di attivazione della stessa, fermo restando che suddette zone dovevano e devono essere segnalate mediante apposita segnaletica.

La giurisprudenza in materia ha del resto sempre evidenziato che, laddove non vi fosse certezza in merito agli orari di attivazione della ZTL, il conducente del veicolo che accedeva alla zona non doveva essere ritenuto responsabile in quanto non posto in condizione di conoscerne gli orari di attivazione.

Proprio per ovviare a tale carenza di indicazioni e rendere più difficilmente contestabile la sanzione, i Comuni italiani si sono dotati di appositi varchi elettronici, muniti di telecamera in grado, attraverso lo scatto di fotografie, di permettere di rilevare la targa del veicolo che ha commesso l’infrazione.

La sanzione e il verbale afferente l’illegittimo accesso alla ZTL non devono infatti essere contestate immediatamente, ben potendo essere rilevate in tempo successivo e notificate al proprietario del veicolo secondo quanto disposto dal codice della strada.

DA RICORDARE: Laddove il verbale venga notificato a seguito del trascorrere di 150 giorni dall’accesso del veicolo nella zona a traffico limitato, la sanzione deve ritenersi prescritta con ogni conseguenza di legge ai sensi e per gli effetti dell’articolo 201 CDS.

Tale prescrizione, non automatica, deve comunque essere fatta valere con apposito ricorso da presentare all’organo competente. (Si veda cap. 2)

L’accesso alla ZTL risulta comunque di norma consentito ai mezzi pubblici, ai taxi e ai residenti della zona che devono provvedere a richiedere apposito contrassegno o pass al competente ufficio, che provvederà a inserire la targa del veicolo in una speciale lista, in modo da evitare l’elevazione di una sanzione a carico di veicoli autorizzati all’accesso.

A questo punto, sarà utile analizzare le fattispecie e i casi posti alla base del tipo di sanzione.

A) Verbale elevato per accesso di veicolo esentato dalla limitazione ZTL.

Siamo in presenza di veicolo autorizzato e provvisto di regolare autorizzazione pass, il verbale è illegittimo ed elevato a causa di errore amministrativo. Occorre chiederne l’annullamento in autotutela e in caso di mancato annullamento entro i 60 gg dalla notifica presentare ricorso al competente organo. Si veda Giudice di Pace e/o Prefetto.

B) Verbale elevato da apparecchiatura non omologata.

Il verbale risulta essere stato elevato mediante l’utilizzo di una apparecchiatura non omologata. Il verbale dovrà essere annullato.

C) Verbale elevato a carico di autoveicolo in movimento da parte di un solo agente accertatore.

Il verbale è illegittimo in quanto trattandosi di autoveicolo in movimento, l’accertamento a cura di un solo agente non riveste caratteri di oggettività tali da garantire la esatta rilevazione della targa.

D) Verbale rilevato da varco elettronico, privo della prova di detta rilevazione.

Il verbale deve essere infatti essere accompagnato dalla prova di detta rilevazione e/o quanto meno indicare al proprietario del veicolo le modalità in base alle quali può prendere visione delle foto scattate dalle apparecchiature all’uopo predisposte.

E) Verbale privo dell’indicazione dell’orario di accesso alla ZTL.

Il verbale è illegittimo e deve essere annullato in quanto privo di una degli elementi essenziali afferenti l’infrazione contestata. Non è infatti sufficiente indicare il luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa ma è necessaria la specifica dell’orario proprio al fine di verificare l’esatta e legittima elevazione della sanzione.

LA LENTE DI INGRANDIMENTO

Da ricordare che l'automobilista in possesso dell'apposito permesso per accedere alla ZTL deve conservare lo stesso in originale sul cruscotto del veicolo autorizzato.

L'utilizzo di fotocopie e/o di permessi scaduti e/o contraffatti può portare, laddove accertato, all'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie oltre a conseguenze penalmente rilevanti.

LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI O PREFERENZIALE

Discorso analogo, in merito alle motivazioni sulla scorta delle quali risulta possibile spiegare ricorso vale per gli accessi e utilizzo delle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Le corsie preferenziali devono sempre e comunque essere segnalate in modo da permettere al conducente di avvedersene per tempo e di evitare il transito sulle stesse.

Fermo restando che ai sensi dell’articolo 201 del Codice della Strada la sanzione deve sempre e comunque essere notificata entro 150 giorni dall’avvenuta infrazione rimandiamo ale motivazioni sopra menzionate per ciò che concerne i ricorsi.

Occorre precisare che sia in caso di accesso alla ZTL sia di percorrenza delle corsie riservate ai mezzi pubblici, il conducente che abbia commesso l’infrazione per causa di forza maggiore e/o in stato di pericolo non ne risulta responsabile dovendosi procedere all’annullamento della sanzione. Si pensi a necessità di portare una persona all’ospedale, alla manovra effettuata al fine di evitare un incidente.