Pertanto l'operato svolto dagli agenti non può trincerarsi dietro disposizioni legislative che fanno riferimento alla "non necessarietà" della contestazione immediata o al fatto che la stessa deve essere effettuata "quando possibile".
Commento
Il passaggio col semaforo rosso, poiché si tratta di un’azione dinamica soggetta ad una valutazione sensoriale fallibile che si compie in pochi attimi, doveva essere contestata nell’immediatezza dell’evento per permettere alla ricorrente di opporre le proprie difese.
La sola eccezione è quella prevista dall’art. 201 C.d.S. che riguarda il caso in cui la notifica è possibile differirla se nell’immediatezza dell’evento non è rilevabile ma, in tal caso, la norma prevede che il verbale debba contenere “gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. In sostanza l’art. 201 costituisce l’eccezione alla regola principale e, in quanto tale, prevede l’indicazione di una serie di elementi che ne giustificano la stessa ratio.
Proprio per salvaguardare il diritto di difesa del conducente il legislatore ha puntualizzato i requisiti della contestazione differita per cui i c.d. motivi, nel rispetto del dettato normativo, non possono che riferirsi al singolo fatto concreto e non certamente ad una generica formula precostituita; solo il riferimento ai motivi reali, infatti, permetterebbe sia al proprietario dell’autoveicolo, che al giudice, nel caso di opposizione, una valutazione sull’attendibilità della ricostruzione fattuale.
Da quanto innanzi detto ne deriva l'illegittimità del verbale di accertamento che non indichi i motivi concreti per i quali il verbalizzante non ha potuto contestare immediatamente l'infrazione.