Dal 21 agosto 2013 (con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto del Fare”)  se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria si può usufruire della riduzione del 30% dell’importo dovuto.
Attenzione però: una volta effettuato il pagamento non sarà più possibile presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto.
Inoltre poiché secondo la Cassazione (cfr. sentenza n. 15098/2010) il pagamento in misura ridotta comporta dal parte del contravventore il riconoscimento della propria responsabilità , non potrà più avanzare richieste di risarcimento danni riconducibili alla contestazione delle violazioni al codice della strada.
Resta ancora una possibilità nell’ipotesi in cui non vi sia identità tra conducente e proprietario: nel caso in cui il pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato effettuato dal proprietario, infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che il conducente possa comunque proporre ricorso contro il verbale.
Diversamente, il conducente subirebbe comunque la decurtazione dei punti della patente, oltre che la possibilità di subire la richiesta di restituzione della somma pagata da parte del proprietario; l’impossibilità di proporre il ricorso comporterebbe  quindi per lo stesso un’inaccettabile violazione del diritto costituzionale di difesa
Sebbene la Corte costituzionale si sia pronunciata solo nel caso di pagamento effettuato dal proprietario, non è da escludere che il principio possa essere fatto valere anche nel caso contrario, quando ad aver pagato sia stato il conducente ed il proprietario voglia presentare ricorso; quest’ultimo infatti potrebbe comunque subire delle conseguenze negative dal verbale, (ad esempio con il riconoscimento della propria responsabilità civile ed il connesso aumento del premio assicurativo).
Massima attenzione dunque ad effettuare il pagamento della sanzione nei 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione laddove, in conseguenza del sinistro in questione, si ritenga di aver maturato il diritto ad un risarcimento danni; la valenza confessoria del pagamento medesimo, infatti, rischierebbe di precludere la successiva azione volta ad ottenere il risarcimento sulla base dell'affermazione della responsabilità di un altro soggetto (coinvolto direttamente nella dinamica del sinistro o responsabile in virtù dell'art. 2051 c.c.).