Il 24 marzo 2020 è stato approvato un nuovo decreto legge che inasprisce le precedenti sanzioni previste per il caso di violazione delle misure adottate per contrastare l’espansione del COVID 19 di cui all'ordinanza del 22 marzo 2020.
Infatti,  con la predetta ordinanza è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Cosa si rischia quindi da oggi?
Con le nuove disposizioni  si rischia una multa da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se si usano veicoli, (ma, per il momento, non è prevista la confisca dei mezzi) e il raddoppio nel caso di recidiva.
È prevista inoltre la «chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni» se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali (con applicazione del massimo nel caso di recidiva).
Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Avverso il provvedimento prefettizio, sarà possibile esperire impugnazione, attraverso l’azione giudiziaria normativamente prevista (opposizione alla sanzione amministrativa irrogata), entro  la tempistica molto breve prescritta dalla legge. 
Nel caso di violazione dell' obbligo di quarantena da parte di soggetto positivo al COVID19, si rischia l'arresto da tre mesi a diciotto mesi e ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Ulteriormente, il decreto legge dà la possibilità ai Presidenti di Regione di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggiore circolazione del virus, purché convalidate entro sette giorni con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, il quale resta l’unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali.
Fino a quando dureranno dette misure sanzionatorie?
Il decreto legge, prevede all’art. 1 un periodo predeterminato di trenta giorni, reiterabili o modificabili più volte sino al 31 luglio 2020.
Si attendono quindi eventuali correttivi.
Domande frequenti:
qualche esempio relativo ai dubbi di questo periodo:
-sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
- Il cane: portare a spasso il proprio cane è uno stato di necessità se non del padrone, quanto meno del cane.
-Il benzinaio: il rifornimento di benzina è strettamente legato alla necessità di poter fare acquisti contingentati o per recarsi al lavoro, durante la settimana se non è possibile lavorare in smart working.
-Il tabaccaio/la spesa alimentare: l’approvvigionamento è consentito. Chiaramente l’utente dovrà servirsi del “punto vendita” più vicino…, non è consigliabile recarsi fuori zona, men che meno “fuori Comune di residenza”.
Le domande e le casistiche sono molteplici, per cui è importante affidarsi a un professionista che possa aiutare a capire cosa è consentito e cosa no, ciò alla luce anche dell'inasprimento delle sanzioni irrogate.