Con la “rivoluzionaria” sentenza n. 116/2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito, in via definitiva, la nullità delle contravvenzioni elevate a carico degli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento senza l’esposizione del tagliando attestante il versamento delle somme dovute per la sosta, qualora non vi sia, nelle immediate vicinanze, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Le Sezioni Unite Civili hanno, così, rigettato il ricorso proposto dal Comune di Quartu Sant’Elena, confermando la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che, in forza del richiamato principio, dichiarava la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata e condannava il predetto Comune al ristoro delle spese processuali.
Nella fattispecie, “il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse (delibere, n. 14 69 del 1424/89 del 16.9.1991 e 621/94, nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell’articolo 8 del codice della strada”.
In tal modo, afferma il Supremo Collegio, il giudice di prime cure ha dato giusta applicazione alla norma di cui all’articolo 7, comma 8 del codice della strada, in forza del quale "qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Tale obbligo non sussiste, però, per le zone definite, a norma dell’articolo 3 del c.d.s., "area pedonale" e “zona a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
In conclusione, secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il giudice ordinario potrà annullare tutte le contravvenzioni elevate nelle zone di parcheggio a pagamento, qualora il Comune non abbia provveduto ad istituire, nelle immediate vicinanze (così violando il fondamentale principio di cui all’art. 7, comma 8 del codice della strada) “una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.