Per il reato di guida in stato di ebbrezza il D.lg. 285/92 (Codice della Strada) prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La sospensione della patente viene disposta successivamente alla condanna penale.
Vi sono dei casi tuttavia in cui la sospensione della patente può essere disposta prima della condanna in via cautelare.
Analizziamo le due ipotesi.

A) Sospensione della patente a seguito di condanna penale

Presupposti di applicabilità
La sospensione della patente presuppone una sentenza di condanna o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) o un decreto penale di condanna, pronunciati dal Giudice penale.

Durata della sospensione
Il giudice al momento della condanna indica anche la durata della sospensione della patente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Codice della Strada (art. 186), ossia :
a) da 3 a 6 mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
b) da 6 mesi ad 1 anno, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
c) da 1 a 2 anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
d)da 15 giorni a 3 mesi, se dal fatto derivi una lesione personale colposa lieve
e) fino a 2 anni, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima.
f) fino a 4 anni, nel caso di omicidio colposo. Se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 g/l, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la revoca della patente. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (cd. patteggiamento)
g) da 6 mesi a 2 anni nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente di guida.

Procedura di applicazione
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili, nel termine di 15 giorni, ne trasmette copia autentica al Prefetto del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto dispone la sospensione con ordinanza e ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, entro di 60 giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
Qualora dall’accertamento del tasso alcoolemico risulti un valore superiore a 1,5 g/l, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

B) Sospensione della patente in via provvisoria prima della condanna

Presupposti di applicabilità
Il Prefetto ha il potere di disporre la sospensione provvisoria della patente prima della condanna penale nei seguenti casi:

1) Nelle ipotesi di reato a cui conseguano danni ad una persona diversa dal conducente (lesioni colpose od omicidio colposo).
In questa ipotesi, se sussistono fondati elementi di una evidente responsabilità, il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di 1 anno con ordinanza.
Avverso l'ordinanza di sospensione della patente è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.
E' comunque ammissibile il ricorso all'Autorita' giudiziaria (Giudice di Pace).

2) Nelle ipotesi di reato per le quali è specificamente prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida (tra queste ipotesi rientra il reato di guida in stato di ebbrezza).
L'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di 1 anno.
Avverso tale provvedimento di sospensione della patente, è ammessa opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Tutela
Come accennato, il Codice della Strada prevede due procedure diverse per contestare il provvedimento di sospensione provvisoria della patente:
- ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 20 giorni (ammesso solo nel caso di reato a cui seguano lesioni od omicidio colposo).
- ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, o 60 giorni per chi risiede all'estero (ammesso per qualunque ragione la patente sia stata sospesa).

In generale, la sospensione provvisoria deve essere disposta entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare. Si ritiene che non si possa andare oltre i 90 giorni dalla infrazione, pena l'illegittimità della sospensione (Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. n. 13226 del 6 giugno 2007; Cassazione, II Sezione civile, sent. n. 19955 del 26 settembre 2007).