In seguito si passa alla contestazione dell'infrazione, alla redazione di un apposito verbale, e alla consegna di questo al trasgressore e/o alla sua notificazione al responsabile dell'infrazione o al proprietario del veicolo. Tutti i passaggi appena descritti devono seguire e rispettare regole ben determinate, pena la nullità o l'annullabilità della multa che, in tali casi sarebbe priva dei requisiti essenziali previsti dalla vigente normativa. Sin dalle prime battute, appare quindi necessario individuare quali siano le regole da seguire, così come disciplinate dal Codice della Strada e da un apposito regolamento di attuazione, il quale precisa, puntualizza e chiarifica le varie disposizioni del Codice. Tali disposizioni vengono affiancate da apposite normative predisposte per la regolamentazione delle materie correlate: si pensi al Pubblico Registro Automobilistico, alla complessa disciplina sull'autotrasporto, alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli, alla patente a punti e alla normativa relativa all'attività delle autoscuole.   In generale, le sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale possono essere suddivise nella sanzione pecuniaria o multa (al trasgressore viene imposto il pagamento di una determinata somma, compresa tra un minimo e un massimo previsto di norma dal Codice della Strada), che viene a costituire la cosiddetta SANZIONE PRINCIPALE e nella SANZIONE ACCESSORIA, che può fare seguito alla principale e che nei fatti non può essere comminata se non senza quella.   Le sanzioni accessorie vengono a loro volta comunemente classificate in tre tipi: a) quelle afferenti i documenti di circolazione del veicolo (si pensi alla decurtazione dei punti patente, al ritiro della carta di circolazione, alla revoca e/o alla sospensione della patente); b) quelle concernenti il veicolo (si pensi al sequestro del veicolo, al fermo e alla confisca del mezzo); c) quelle che obbligano il sanzionato a sospendere e/o a compiere una determinata attività (si pensi alla rimozione di opere abusive, o al sottoporre il veicolo a determinati controlli).   La sanzione accessoria, così come quella principale, deve essere sempre e comunque appositamente comminata ed elevata con il verbale e, costituendone una conseguenza, segue lo stesso iter della sanzione principale. Ciò significa che, laddove la sanzione principale risulti nulla o venga annullata in sede di ricorso presso la competente autorità, la sanzione accessoria debitamente comminata subirà la stessa sorte, risultando rispettivamente nulla e/o dichiarata annullata.   Elevazione di un verbale.   Le circostanze che possono dare luogo all'elevazione di un verbale a seguito dell'accertamento di una infrazione al Codice della Strada, che chiameremo d'ora in poi per maggior comodità C.D.S., sono molteplici e soggette a continue modifiche, sulla scorta dei cambiamenti apportati dal legislatore alla normativa vigente.   Le multe in generale possono riguardare il veicolo condotto dall'automobilista, che deve subire periodiche manutenzioni, essere tenuto in condizioni di efficienza e perfettamente funzionante in ogni sua parte, così come previsto dal C.D.S. Le prescrizioni in materia spaziano dal rispetto delle modalità di 'immatricolazione del veicolo’, alla corretta manutenzione dell'apparato di illuminazione, alla periodica revisione dei componenti dell’autoveicolo, al controllo dei fumi di scarico (il cosiddetto bollino blu) previsto da regolamenti comunali. Le multe riguardano comunque per la maggior parte l'automobilista e il motociclista, in casi eccezionali, il pedone che con il proprio comportamento pongono in essere infrazioni alle regole afferenti la circolazione stradale: si pensi alle più comuni quale il parcheggio in divieto di sosta, il superamento dei limiti di velocità, l’ attraversamento di semaforo con luce rossa). Infine, dobbiamo ricordare che multe possono anche riguardare i luoghi in cui deve avvenire la circolazione, piazze, strade, autostrade che devono essere mantenute in condizioni tali da permettere la circolazione dei veicoli e dei pedoni in conformità a quanto previsto dalla normativa e, in particolare, dal C.D.S nel rispetto della circolazione e dell’incolumità degli utilizzatori della sede stradale.   Gli agenti accertatori.   I soggetti abilitati a elevare una contravvenzione sono specificamente individuati dall’articolo 12 del Codice della Strada. Occorre comunque precisare che non tutti gli agenti abilitati, svolgono suddetta attività, in modo esclusivo e continuativo, tanto che alcuni di essi elevano verbali solo occasionalmente durante determinati “servizi di pattuglia” sulle strade. Gli stessi agenti hanno, del resto, competenze territoriali differenziate, e pertanto risultano soggetti a limitazioni di spazio, considerando che solo gli agenti di stato sono competenti sulla totale estensione del territorio nazionale, riscontrando la presenza di soggetti con poteri limitati al territorio regionale, provinciale e comunale. Una particolare categoria di soggetti con poteri di accertamento, oggetto da sempre di accese diatribe giurisprudenziali e di dottrina, è invece rappresentata dal corpo degli agenti ausiliari del traffico che, come vedremo, sono abilitati a sorvegliare e controllare l'applicazione di un limitato numero di regole stradali e in zone circoscritte del territorio comunale. Gli agenti ausiliari vedono infatti limitato il proprio potere di “accertamento” alle sole zone (di norma comunali) di cui l'azienda dalla quale dipendono o per la quale prestano servizio risulta assegnataria. In sostanza, comunque, tutti i soggetti interessati, salvo eccezioni, sono abilitati all'accertamento delle violazioni e alla prevenzione delle stesse, regolano il traffico, intervengono in caso di incidente stradale, e controllano la sicurezza della circolazione. Occorre anche ricordare che tutti gli agenti che devono accertate e contestare una qualsivoglia infrazione sono obbligati a farsi riconoscere indossando la divisa di ordinanza, o comunque a esibire appositi segnali di riconoscimento quale tesserino o distintivo. La sanzione elevata da un agente che non abbia rispettato suddette prescrizioni dovrà sarà infatti  irrimediabilmente considerata nulla con ogni conseguenza anche in merito a eventuali sanzioni accessorie.   GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL VERBALE.   Parlando di elevazione di un verbale e di contestazione, appare utile, sin dalle prime battute distinguere due tipologie di infrazione, cioè quelle che devono essere contestate immediatamente e quelle per le quali suddetta contestazione immediata non risulta necessaria. La regola generale, prevista dall'articolo 201 del C.D.S., è rappresentata dalla previsione dell'immediatezza della contestazione, con l’individuazione di alcuni casi eccezionali in cui suddetta contestazione immediata non risulta dovuta e prescritta: si pensi del resto all'autovettura parcheggiata in divieto di sosta in materiale assenza del trasgressore cui contestare l'infrazione, la contestazione immediata non sarebbe possibile. In ogni caso, dobbiamo ricordare la normativa in materia risulta composta da regole rigide e inderogabili. Come dicevamo, l'agente accertatore, nei casi previsti dall'articolo 201 del C.D.S., in combinazione con il disposto dell'articolo 384 del summenzionato regolamento di attuazione, determina i casi esclusi dall'obbligo di contestazione immediata: - Veicolo lanciato a velocità eccessiva; - Attraversamento di incrocio con semaforo a luce rossa; - Sorpasso vietato; - Assenza del trasgressore all'atto dell'accertamento; - Violazioni al C.D.S. accertate con strumenti di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale. Suddetti strumenti devono essere nella disponibilità degli agenti, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. - Accertamento dell'infrazione con dispositivi autorizzati, ex art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 e succ. mod. Si veda ad esempio il cosiddetto T-Red, apparecchio che rileva l’attraversamento del semaforo con luce rossa, provvedendo a fotografare la targa; - Rilevazione di accesso dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).   La contestazione immediata dell’infrazione, come sopra specificata, rappresenta pertanto una delle regole e/o dei requisiti essenziali che il verbale deve rispettare e possedere. A questo punto sarà perciò utile procedere a una breve carrellata relativa a questi elementi e caratteristiche, che laddove non presenti, possono dar luogo alla nullità e/o all'annullamento del verbale a seguito della presentazione di ricorso alla competente autorità e possono essere così individuati. Si citano i casi più frequenti: - Verbale non sottoscritto: l’agente non ha provveduto a firmare il verbale che risulta di fatto nullo; - Verbale sottoscritto da agente diverso dall'agente accertatore. Il verbale è nullo in quanto non risulta sottoscritto dall'agente che ha provveduto all'accertamento. - Verbale privo dell'indicazione dell'Ufficio procedente. Il verbale è nullo in quanto privo del requisito dell'indicazione dell'Ufficio che ha proceduto all'accertamento e conseguente notifica dello stesso. - Verbale che non riporta la norma violata. Siamo in presenza della carenza di uno dei requisiti essenziali del verbale. Senza tale indicazione il verbale risulta gravemente viziato, essendo affetto da nullità assoluta. - Verbale privo delle indicazioni per il pagamento ridotto. Il verbale, in questa fattispecie, non fornisce le indicazioni relative alla possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o entro 60 giorni dalla notifica. Tale omissione comporta ancora una volta la nullità del verbale. - Verbale illeggibile. Il verbale illeggibile risulta in diritto e in fatto nullo. - Verbale notificato a seguito del trascorrere di un periodo superiore a 150 giorni rispetto alla data di commissione dell’infrazione. In questo caso le somme di cui al verbale non possono essere richieste e diventano inesigibili. - Verbale non autenticato: il verbale notificato alla residenza del proprietario del veicolo non riporta la certificazione di autentica prevista a cura del capo dell'Ufficio cui l'agente accertatore appartiene. Si tratta in questo caso di accertamento nullo. - Verbale che non riporta le indicazioni dell'organo cui il soggetto può fare ricorso. Siamo nuovamente in presenza di omissione dell'indicazione di uno degli elementi essenziali del verbale che risulta nullo. La mancata indicazione dell'organo cui ricorrere comporta infatti una gravissima lesione dei diritti del trasgressore che vede limitato il proprio diritto alla difesa, tutelato dalla stessa Carta Costituzionale. - Verbale che non riporta l'indicazione del fatto sanzionato. Il verbale risulta nullo in quanto privo della indicazione del fatto che avrebbe portato all'accertamento e alla conseguente elevazione della sanzione. - Verbale privo delle dichiarazioni del trasgressore in caso di contestazione immediata. Tali dichiarazioni rappresentano, ancora una volta, uno degli elementi costitutivi del verbale e, laddove non riportate, qualora manchi l’indicazione delle motivazioni che hanno portato a tale omissione, comportano la nullità del verbale. - Verbale privo dell'indicazione della somma da pagare. La mancata indicazione di tale somma, non individuabile nell’indicazione del minimo e del massimo edittale previsti dal C.D.S per il tipo di infrazione contestata, comporta la nullità del verbale. - Verbale privo della motivazione della mancata contestazione immediata. Come già evidenziato, essendo in presenza di norme tassativamente indicate dalla legge, la mancata indicazione delle motivazioni che non hanno permesso la contestazione immediata dell'infrazione comporta la nullità del verbale per mancata ascrivibilità a quanto previsto dall'articolo 201 C.D.S.   Queste le caratteristiche più comuni che un verbale deve possedere al fine di risultare correttamente elevato, ricordando però che tutte le motivazioni relative alla nullità del verbale, o all'annullabilità dello stesso, devono sempre e comunque essere rilevate e contestate dal trasgressore davanti alle competenti autorità: Prefetto o Giudice di Pace, nei modi e nei termini previsti dalla legge, come vedremo nel successivo approfondimento.