La violazione delle misure di contenimento è punita ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020 con una sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 , con aumento fino a un terzo se l’infrazione è commessa con l’utilizzo di un veicolo. Inoltre, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni per le imprese. Per le modalità dell’accertamento, il Decreto legge rinvia alle disposizioni della L. 689/81. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, salvo per alcune specifiche violazioni per cui la competenza sarà delle Regioni e dei Sindaci. Al momento dell’accertamento della violazione, gli organi di controllo (polizia, carabinieri, polizia locale etc.) procedono alla contestazione immediata tramite consegna di un verbale al trasgressore, in alternativa, il verbale della violazione deve essere notificato al trasgressore residente in Italia entro il termine di 90 giorni, mentre per quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento. Se la notificazione non avviene nei termini, si estingue l’obbligazione del pagamento. La legge consente il pagamento in misura ridotta del 30 % se eseguito entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, così come avviene per alcune violazioni del codice della strada. Se il trasgressore non procede con il pagamento in misura ridotta, l’organo che ha accertato la violazione deve inviare al Prefetto una relazione/rapporto dell’attività di contestazione. Il trasgressore, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o contestazione immediata, può presentare degli scritti difensivi al Prefetto con cui argomentare i motivi per cui lo spostamento era giustificato. Può chiedere altresì di essere ascoltato. All’esito della valutazione delle memorie difensive e dell’ascolto del trasgressore, il Prefetto, se ritiene che la contestazione della violazione sia fondata, emette un’ordinanza con cui ingiunge la somma da pagare; diversamente, qualora accolga le tesi difensive, ordina l’archiviazione degli atti. Il termine per il pagamento è di 30 giorni per i cittadini residenti in Italia, 60 giorni per coloro che risiedono all’estero. Nello stesso termine di 30 giorni il trasgressore può decidere di impugnare l’ordinanza ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio. La presentazione dell’opposizione non solleva il trasgressore dal pagamento della sanzione, tuttavia, nel ricorso depositato al Giudice di Pace può essere richiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ingiunzione per gravi e circostanziate ragioni e quando sussiste il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile. Se l’istanza di sospensione è accolta dal Giudice di Pace, il pagamento della sanzione non è provvisoriamente dovuto. Dopo il deposito del ricorso in opposizione, sarà fissata un’udienza dove l’opponente può stare in giudizio anche personalmente, senza il patrocinio di un difensore. All’esito dell’udienza di trattazione, il Giudice di Pace, se non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, può accogliere il ricorso e annullare l’ordinanza ingiunzione, contestualmente potrebbe annullarla solo in parte e ridurre l’importo della sanzione che non può essere comunque inferiore al minimo edittale. Al contrario, se le doglianze del trasgressore siano ritenute infondate, il ricorso sarà rigettato e l’opponente dovrà procedere al pagamento. I termini per le impugnazioni tornano a decorrere dall’11 maggio 2020.