Ci occuperemo in questo capitolo della normativa che ha introdotto la patente a punti e del suo recepimento all’interno del codice della strada.

La normativa sulla patente a punti prevede infatti che ogni individuo titolare di patente (rilasciata s seguito di esami) porti in dotazione 20 punti.

Qualora l’automobilista ponga in essere delle violazioni al codice della strada, lo stesso vedrà defalcato dal totale un numero di punti determinato a seconda dell’infrazione commessa, come dalla tabella di seguito riportata.

Norma violata Ci occuperemo in questo capitolo della normativa che ha introdotto la patente a punti e del suo recepimento all’interno del codice della strada.

La normativa sulla patente a punti prevede infatti che ogni individuo titolare di patente (rilasciata s seguito di esami) porti in dotazione 20 punti.

Qualora l’automobilista ponga in essere delle violazioni al codice della strada, lo stesso vedrà defalcato dal totale un numero di punti determinato a seconda dell’infrazione commessa, come dalla tabella di seguito riportata.

 Articoli di Legge e Punti tolti

Punti

Art.141

Comma 8

5

Comma 9, 3° periodo (il 2° e 3° periodo sono stati soppressi dalla legge n. 214/2003, di conv. del d.l. n. 151/2003)

10

Art.142

Comma 8

5

Comma 9 e 9-bis


10

Art.143

Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con rif. al comma 5

4

Art.145

Comma 5

6

Comma 10, con rif. ai commi 2,3,4,6,7,8 e 9

5

Art.146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

Comma 3

6

Art.147

Comma 5

6

Art.148

Comma 15, con rif. al comma 2

3

Comma 15, con rif. al comma 3

5

Comma 15, con rif. al comma 8

2

Comma 16, 3° periodo

10

Art.149

Comma 4

3

Comma 5, 2° periodo

5

Comma 6

8

Art.150

Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 5

5

Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 6

8

Art.152

Comma 3

1

Art.153

Comma 10

3

Comma 11

1

Art.154

Comma 7

8

Comma 8

2

Art.158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art.161

Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art.162

Comma 5

2

Art.164

Comma 8

3

Art.165

Comma 3

2

Art.167

Commi 2, 5 e 6 con rif. a:

a) eccedenza non superiore a 1 t
b) eccedenza non superiore a 2 t
c) eccedenza non superiore a 3 t
d) eccedenza superiore a 3 t

1
2
3
4

Commi 3, 5 e 6 con rif. a:

a) eccedenza non superiore a 10%
b) eccedenza non superiore a 20%
c) eccedenza non superiore a 30%
d) eccedenza superiore a 30%

1
2
3
4

Comma 7

3

Art.168

Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9-bis

2

Art.169

Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art.170

Comma 6

1

Art.171

Comma 2

5

Art.172

Comma 10 e 11

5

Art.173

Comma 3 e 3-bis

5

Art.174

Comma 4

2

Comma 5

2

Comma 7

1

Art.175

Comma 13

4

Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)

2

Comma 16

2

Art.176

Comma 19

10

Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)

10

Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d)

10

Comma 21

2

Art.177

Comma 5

2

Art.178

Comma 3

2

Comma 4

1

Art.179

Comma 2 e 2 bis

10

Art.186

Commi 2 e 7

10

Art.187

Commi 7 e 8

10

Art.189

Comma 5, 1° periodo

4

Comma 5, 2° periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art.191

Comma 1

5

Comma 2

2

Comma 3

5

Comma 4

3

Art.192

Comma 6

3

Comma 7

10



LA LENTE DI INGRANDIMENTO:

Le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 e i soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, subiranno in sede di decurtazione dei punti il raddoppio del quantitativo di punti decurtati come previsti dalla tabella riportata, laddove le violazioni siano state poste in essere nel periodo di 3 anni successivo al conseguimento all’abilitazione alla guida.

Se lo stesso automobilista commette contemporaneamente più violazioni per le quali è disposta la decurtazione dei punti patente, la normativa prevede che si provveda alla decurtazione di un punteggio dato dal totale della decurtazione punti previsti dalle infrazioni contestate con un massimo di 15 punti.

Detta regola si applica solo laddove le infrazioni contestate non comportino l’automatica applicazione di sanzioni accessorie che prevedono la sospensione e la revoca della patente.

Quando il soggetto ha terminato i punti a sua disposizione, o sia addirittura andato sotto zero, dovrà ai sensi di legge, procedere entro 30 (trenta) giorni alla revisione della patente mediante la ripetizione degli esami di idoneità teorica e pratica.

Tale periodo deve essere conteggiato a partire dalla notifica della comunicazione che invita il soggetto a provvedere in tal senso. Nelle more della procedura di revisione il conducente può comunque continuare a circolare.

LA BUONA NOTIZIA

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, l’assenza in un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento che comporti la decurtazione di punti patente, permette l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, di una infrazione che comporta la decurtazione di punti patente, permette l'attribuzione di un credito di due punti che si sommerà a quelli già in possesso del soggetto, ma ciò fino a un massimo di 10 punti supplementari.

                           

L’ARTICOLO 126 E LA COMUNICAZIONE DI CHI FOSSE ALLA GUIDA.

Quando la sanzione che prevede la decurtazione di punti patente non viene immediatamente contestata, il proprietario del veicolo, unitamente al verbale di violazione si vede notificare un modulo da compilare per la comunicazione di chi si trovasse alla guida del veicolo che ha commesso l’infrazione.

Tale comunicazione deve essere effettuata dal conducente che ha commesso l’infrazione, quale responsabile della violazione stessa, ma nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero qualsiasi altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del CDS, deve provvedere a fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La giurisprudenza risulta tra l’altro concorde che il proprietario non possa evitare di provvedere a tale comunicazione sostenendo che il veicolo risulti in uso a più persone, non essendo possibile rintracciare il colpevole dell’“infrazione”.

Nel caso in cui il proprietario del veicolo risulti costituito da persona giuridica è il legale rappresentante o un suo delegato che risulta tenuto a fornire tali dati, sempre nel medesimo termine di 60 giorni, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero ogni altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del CDS, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati rimane soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

DA RICORDARE

La decurtazione dei punti relativi al verbale non è automatica e risulta pertanto consigliabile, sulla scorta degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, procedere alla comunicazione di cui all’articolo 126 bis anche nel caso in cui abbiate provveduto ad impugnare il verbale.

Infatti il caso di accoglimento del ricorso presentato avverso il verbale di cui alla sanzione principale  comporterà l’automatico annullamento anche della sanzione accessoria comportante la decurtazione dei punti patente.

In caso di rigetto del ricorso, si eviterà l’irrogazione della sanzione accessoria ex art. 126 bis, in quanto la comunicazione risulta essere stata effettuata.