Con sentenza n. 18/01/2022 del 05/01/2022, il Tribunale di Cagliari, Sez. Seconda, si occupa di una intricata ricostruzione dei rapporti di dare/avere fra un appaltatore di lavori presso una struttura ospedaliera e il suo subappaltore a cui era stata affidata la realizzazione effettiva di opere impiantistiche all'interno del complessivo progetto.
Da un lato, l'appaltatore contestava di dover ancora pagare un'ultima fattura, relativa a lavori fuori preventivo, nonchè pretendeva la restituzione di parte delle somme già versate in quanto asseritamente già in eccesso. Dall'altro, il subappaltatore offriva una ricostruzione certosina di pagamenti e ricevute, abbinando i primi alle seconde ed escludendo talune imputazioni (in mancanza di causali specifiche dal debitore).

La decisione del Tribunale, in accoglimento delle ragioni del subappaltatore (quindi, confermando l'opposto decreto ingiuntivo, che ne determinava una posizione di credito verso il committente appaltatore), si basa su alcuni capisaldi dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati e noti.
In primis, si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario: grava, quindi – in base ai principi generali in tema di onere della prova – su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, essendo poi onere del debitore provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.

Inoltre, si rammenta il principio giurisprudenziale, secondo il quale : “l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza, il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sè insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna” (Cass., sez. 2^, 24 febbraio 2004,n. 3646).

Ed ancora, “si può validamente dimostrare l'assenza dell'effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento”. ( Cass., Sez. 1, n. 11144 del 13/05/2009)