Il presente elaborato si pone l’obiettivo di verificare quale sia la valenza di una scrittura privata che sancisce un “accordo economico” tra un atleta dilettante della FIGC e la società sportiva di appartenenza. Tale riflessione trae origine da una prassi molto diffusa nell’ambito dello sport dilettante, non soltanto la disciplina del calcio (pallavolo, pallacanestro, hockey, ecc…) sul quale ci soffermiamo, in forza della quale molto spesso atleti e dirigenti sportivi, di comune accordo, pattuiscono per iscritto l’erogazione in favore dei primi di somme di denaro.
Per quanto riguarda l’ordinamento statale tali scritture possono allegate e fatte valere ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo nell’ipotesi di inadempimento da parte della società sportiva, ma quali possono essere le conseguenze per quanto riguarda l’ordinamento sportivo?
In particolare dobbiamo interrogarci se tale condotta possa integrare violazione dell’art. 1,comma 1 e art. 8,comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità[1].
L’art. 94, comma I, lett. a) N.O.I.F. vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale[2]. Per meglio comprendere il contenuto del divieto posto dall’art. 94, comma I, lett. a) N.O.I.F., occorre prendere in esame il disposto dell’art. 39, comma II, Regolamento della LND, che stabilisce testualmente: “Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano il deferimento delle parti contraenti agli organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti (…)”. Peraltro, il divieto previsto dall’art. 39, comma II, del Regolamento appena citato è temperato dal disposto degli artt. 94 ter e 29, comma III, N.O.I.F, che riconoscono ai calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della LND la possibilità di stipulare accordi di carattere economico, seppur entro i limiti normativamente previsti.
Ad ogni modo, in forza di quanto sopra, i calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti, previ accordi economici da depositarsi presso i Comitati Regionali ed entro determinati limiti, possono percepire somme dalla Società per cui sono tesserati, oltre che a titolo di rimborsi forfettari di spesa, anche a titolo di indennità di trasferta e voci premiali.
La possibilità di stipulare i predetti accordi economici che prevedano l’erogazione in favore dei calciatori delle indennità di trasferta e delle voci premiali non è invece normativamente prevista per i calciatori dilettanti partecipanti a Campionati Regionali e/o Provinciali, e la ratio di tale mancata previsione deve ricercarsi nel fatto che si mira a tutelare e preservare giustamente il carattere ludico di tali competizioni, carattere che sarebbe del tutto inconciliabile con eventuali corrispettivi erogati ai calciatori per remunerare la loro attività sportiva prestata.
Orbene, secondo l’orientamento della Commissione Disciplinare Nazionale[3], si tratta di stabilire se la convenzione sottoscritta tra le parti integri un accordo di carattere economico, vietato dall’art. 39, comma II, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Sul punto si rappresenta che per accordo di carattere economico – ed in quanto tale vietato per i Campionati Regionali e Provinciali - si deve intendere qualunque convenzione diretta ad ricompensare economicamente il calciatore per l’attività sportiva svolta in favore della Società così da snaturare il principio ludico che caratterizza l’esercizio dell’attività sportiva dei calciatori dilettanti.
Al contrario, il rimborso spese forfettario erogato dalla Società al calciatore nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché le somme erogate siano tali da costituire effettivamente un indennizzo proporzionato alle reali spese sostenute di volta in volta e non un velato corrispettivo - non costituisce un profitto economico per il calciatore, bensì solamente un ristoro delle spese sostenute dal calciatore per l’esercizio dell’attività sportiva, spese che quindi possono essere poste a carico della Società.
Pertanto, ogni convenzione stipulata tra calciatore e Società dilettantistica iscritta ai Campionati Regionali e Provinciali che abbia ad oggetto rimborsi forfettari di spese nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché tali somme siano di importi tali da costituire effettivamente un indennizzo delle spese sostenute e non un velato corrispettivo per l’attività sportiva prestata - è legittima in quanto questi sono diretti al ristoro delle spese sostenute dal calciatore, senza perciò comportare alcun arricchimento per il calciatore stesso.
In virtù di tale intepretazione l’atleta che ha sottoscritto una scrittura privata tale da prevedere rimborsi forfetari potrà essere utilizzata in sede monitoria per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’associazione sportiva nonché del suo legale rappresentante o di colui che ha sottoscritto la scrittura per conto della società – che ne risponderà con il proprio patrimonio tenuto conto della natura diffusa di ASD delle società sportive dilettantistiche – e ne consegue che tale condotta da parte dell’atleta non integra una violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportivo.
Ad ogni buon conto si auspica un intervento da parte degli organi federali preposti al fine di fare chiarezza e tutelare, in una visione più ampia e meno settoriale, tutti quegli sportivi, che per impegno e onerosità, fanno veramente fatica a definirsi dilettanti.

[1] A. Greco, “La Giustizia Sportiva nel calcio”, ed. Fag, 2012
[2] F. Bagattini, “Commento al nuovo Codice di Giustizia Sportivo”, ed. Giuffrè 2010
[3] Comunicato Ufficiale n. 23/CDN (2009/2010)