La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo perseguito nel compimento dell’atto dispositivo.

L’azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, sia per il soddisfacimento del suo credito che per consentire maggiore speditezza nell’azione esecutiva (Cass. 5105/2006)

SULLE CONDIZIONI PER L’ESPERIMENTO DELL’AZIONE
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono in quelle previste dall’art. 2901 c.c. comma 1, così come confermato da orientamento giurisprudenziale consolidato nonchè da una recente pronuncia della S.C., la 966/2007 e sono:
- RAPPORTO CREDITORIO TRA LE PARTI;
- EFFETTIVITA’ DEL DANNO ARRECATO MEDIANTE LA DISPOSIZIONE PATRIMONIALE EFFETTUATA CON LACOSTITUZIONE DEL FONDO;
- SCIENTIA DAMNI;

Per l’integrazione del profilo OGGETTIVO dell’EVENTUS DAMNI, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza del beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo; quanto al requisito SOGGETTIVO, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore ( e in ipostesi di atto a titolo oneroso anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore: “Le condizioni per l’esercizio della revocatoria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno inteso comelesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto trasclativo; nella ricorrenza in capo al debitore, o al terzo, della consapevolezza che, con l’ atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzia spettanti ai debitori (ex pluribus Cass. 27718/2005 e in senso conforme Cass. 7/3/2005, n. 4933; Cass 2/8/2002, n. 11537; Cass 21/5/1997, n. 4524; Cass, 2/9/1996, n. 8013; Cass. N. 18/3/1994, n. 2604);

SULL’ONERE DELLA PROVA

L’onere di provare l’insussistenza del rischio grava sul convenuto (ex multis Cass. 11471/2003).
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore può essere fornita anche tramite presunzioni che verranno rimesse al libero apprezzamento del giudice ( ex pluribus Cass. 15389/2005, Cass. 2748/2005; Cass. 438/2002)