Il Tribunale Civile di Milano, Sezione Settima, con sentenza n. 1089/22, si è occupato del caso di una opposizione ad un decreto ingiuntivo, con il quale una impresa edile aveva richiesto il pagamento di gran parte delle somme dovute dalla committente per la ristrutturazione di un compendio immobiliare, di cui la stessa committente era conduttrice ad uso alberghiero.
Nel corso del rapporto di appalto, si era giunti ad un certo punto alla sospensione dei lavori e alla riprogrammazione del pagamento dei SAL già emessi, con accettazione degli importi dovuti da parte della committente, importi però pagati solo in minima parte.
                                                                                                                                        
                                                             
La committente giustificava il quasi totale mancato pagamento del dovuto con la asserita violazione del termine essenziale di ultimazione dei lavori, dedotto sia dal parallelo rapporto di locazione con la proprietà dell'immobile, sia dall'esistenza di un cronoprogramma, però non allegato al contratto di appalto.
Il Tribunale ha rigettato tale difesa, supportando le ragioni dell'impresa edile, che al riguardo osservava come il contratto di appalto in sè non contenesse alcun termine essenziale, mentre appunto il cronoprogramma non risultava allegato al contratto.
Oltre tutto, si è osservato che il grave inadempimento nel pagamento di quanto dovuto giustificava, in funzione "difensiva", il mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma stesso.


Anche l’omessa ripresa dei lavori appare riconducibile a fatto e colpa della appaltatrice, che non adempiva all’obbligo stabilito nel verbale di sospensione, contenente il piano di rientro delle somme dovute.