Domicilio del creditore in caso di inadempienza di obbligazione pecuniaria: l’opinione delle SS.UU. ott 05, 2016

È identificabile il forum destinatae solutionis con quello del domicilio del creditore in caso di inadempienza di obbligazione pecuniaria il cui importo non sia determinato dal titolo ma venga autodeterminato dall’attore in giudizio?
La Cass. Civ., SS.UU. N. 17989/2016, ha stabilito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1183, 3° comma c.c., sono agli effetti sia della mora ex re, art. 1219, 2° comma, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c – esclusivamente quelle liquide, dalle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale , e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma c.p.c.
La fattispecie di cui in oggetto tratta la materia delle obbligazioni in seguito ad un inadempimento di una delle parti.
Parte attrice conviene in giudizio presso il tribunale di Firenze, nonché sede legale della stessa, parte convenuta per il pagamento della somma di € 9.000,00 più iva per il servizio di studio e sviluppo di due linee di calzature. Parte convenuta costituitasi in giudizio eccepisce l’incompetenza territoriale in favore del tribunale di Macerata poiché foro del convenuto e luogo dove era sorto l’obbligazione e luogo del pagamento oggetto della causa.
Il giudice di prime cure nel rigettare la domanda attorea osservava che le obbligazioni pecuniarie si identificano esclusivamente in quelle sorte ab origine ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.
Sosteneva che nel caso di specie non essendo indicato nel contratto la somma da corrispondere alla parte attrice non poteva trovare applicazione l’art 1182, 3° comma c.c.
Parte attrice propone ricorso per regolamento di competenza.
La sesta sezione civile, sottosez., II, concludeva per l’accoglimento dell’istanza di regolamento, identificandosi il forum destinatae solutionis con quello del domicilio del creditore tutte le volte che quest’ultimo chiede in giudizio il pagamento di una somma di denaro determinata, senza che rilevi, ai fini della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’idagine sull’ammontare effettivo del credito.
Pertanto la sesta sezione civile assegnava il ricorso alle Sezioni Unite poiché aveva individuato dei contrasti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione se sia applicabile l’art. 1182, 3° comma, qualora nel contratto non risulti predeterminato l’ammontare del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall’attore nell’atto con cui fa valere la pretesa creditoria.
Le Sezioni Unite nel discutere la causa in pubblica udienza anziché in camera di consiglio evidenziavano i contrasti giurisprudenziali in due contrastanti orientamenti:
secondo il primo orientamento[1] ove la somma di denaro oggetto della obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice mediante indagini diverse dal calcolo aritmetico, trova applicazione il 4° comma dell’art. 1182 c.c., secondo cui l’adempimento deve essere eseguito al domicilio dche il debitore ha al tempo della scadenza.
Il secondo orientamento[2] sostiene che il forum destinatate solutionis, previsto dall’art. 1182, 3° c.c., sia applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora parte attrice abbia chiesto il pagamento d’una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza la maggiore o minore complessità dell’indagine sul importo effettivo del credito, che attiene ad una fase successiva di merito.
Le Sezioni Unite affermavano che affinchè l’obbligazione pecuniaria sia adempiuta nel domicilio del creditore è necessario comprendere la nozione del requisito della liquidità.
Orbene tale requisito di liquidità, ben spiegato anche nella giurisprudenza di legittimità, intende le sole obbligazioni pecuniarie “portabili” liquide, ai sensi dell’art. 1182 c.c., sottolineando che la liquidità si ha anche nel caso in cui l’importo del credito sia determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori.
La Suprema Corte nel sposare l’orientamento tradizionale affermava che tra le obbligazioni pecuniarie, quelle illiquide, è necessario una fase successiva ossia un titolo ulteriore convenzionale o giudiziale.
Precisano le Sezioni Unite che la rilevanza della nozione di obbligazione portabile, ai sensi dell’art. 1182, 3°comma c.c., ha rilievo non solo per individuare il forum destinatae solutionis, ma anche ai fini di del prodursi della mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., che esclude la messa in mora in caso in cui il termine sia scaduto, se la prestazione è da eseguire al domicilio del creditore.
Con ciò la Cassazione a Sez. Un. nega che per le obbligazioni pecuniarie illiquide si verifichi ex re la costituzione di messa in mora.
Nell’adottare una nozione restrittiva della nozione di obbligazione pecuniaria portabile essi sostengono che tale restrizione sia coerente con il il favor debitoris in cui si richiede che la liquidità del credito sia ancorata da dati oggettivi.
Pertanto, fanno parte della previsione del 3° comma dell’art. 1182 c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui importo sia determinato dal titolo od in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
[1]Cass.civ. n. 2232 del 2007.
[2]Cass.civ. n. 7674/2011: Cass.Civ. n. 12455/2010 e Cass. Civ. n. 10837/2011. Metti in evidenza il post3 persone raggiunte