Se il contratto di appalto (subfornitura) è nullo, per inesistenza dell’autonoma organizzazione del subfornitore ed illecita somministrazione di manodopera, vanno restituite tutte le somme versategli, al netto delle retribuzioni dovute ai lavoratori

Interessante arresto giurisprudenziale del Tribunale Civile di Milano, con sentenza n. 64/22 del 10/01/2022 della settima sezione.

I fatti: fra le due società impegnate nel giudizio è intercorso un rapporto di subfornitura, che nel tempo ha portato la prima a corrispondere ingenti somme alla seconda, a titolo di retribuzioni per i soci lavoratori della seconda ma anche per le varie imposte, dirette e indirette, collegate alla cospicua fatturazione delle prestazioni rese.

In altra sede, i lavoratori, lamentando la mancata corresponsione dei propri emolumenti, hanno ottenuto la condanna in solido di committente e subfornitore al relativo pagamento, accertandosi l’esistenza di un rapporto di lavoro diretto con il primo. Ciò, a ragione dell’assoluta mancanza di alcuna autonoma organizzazione del loro lavoro da parte del datore di lavoro apparente.

Pertanto, davanti al giudice milanese, il committente ha chiesto la restituzione delle somme dovute, meno ovviamente quanto comunque dovuto (e documentalmente già corrisposto) dalla subfornitrice ai propri dipendenti-soci, posto che quest’ultima non risultava iscritta negli elenchi delle agenzie fornitrici di manodopera, e quindi la propria sostanziale attività (appunto, la fornitura di manodopera) risultava svolta illecitamente.

Segue una complessa fase peritale, in cui il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice ricostruisce i rapporti intercorsi fra le parti, in termini giuridici come economici.

Al termine, il tribunale ha statuito in favore del committente, ricordando che, in difetto di una previsione espressa della nullità negoziale, si deve convenire nel ritenere che, rappresentando l’appalto fittizio lo strumento per eludere l’applicazione di norme imperative in materia di diritti dei lavoratori, si tratti di contratto con causa illecita ai sensi dell’art. 1344 c.c..

In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che “nel caso di lavoratore assunto da un’impresa appaltatrice di mano d’opera, posto poi a disposizione del committente, è configurabile un negozio indiretto attraverso utilizzo di un negozio tipico (l’appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall’ordinamento giuridico (cioè l’appalto di mano d’opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale nullo per illiceità della causa). In tale ipotesi il collegamento funzionale tra i due negozi (quello fra il lavoratore e l’appaltatore e quello fra questo ultimo e il soggetto datoriale beneficiario delle prestazioni lavorative) estende l’effetto di nullità all’intero rapporto fra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e il beneficiario delle relative prestazioni (cfr. Cass. 23.11.85 n. 5841)” (cfr. Cass. n. 22894/2011).

Più di recente, si è affermato che “In tema di divieto d’intermediazione di manodopera, l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all’assunzione, nel primo, del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore ed all’eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l’appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell’appaltatore rimanendo sull’interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l’appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l’IVA da parte della società contribuente” (cfr. Cass. ord. n. 12807/2020)”.

Pertanto, il tribunale ha ritenuto che tutti i contratti intercorsi tra le parti (sia di appalto sia di subfornitura) sono nulli, a fronte della natura illecita e contraria a norma imperativa delle prestazioni rese dalla subfornitrice.

Alla nullità dei contratti consegue la restituzione dei corrispettivi versatile dalla committente, in quanto non dovuti per essere stati versati in adempimento di contratti nulli.

Se così non fosse, la subfornitrice conseguirebbe un vantaggio economico indebito in quanto ottenuto in virtù di contratti nulli. Per contro l’odierna decisione del tribunale ha ristabilito un equilibrio patrimoniale tra le parti in conseguenza della nullità dei contratti, i cui effetti sono ex tunc.