Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1339/2017 del 19/05/2017, si occupa di una opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da società a cui era stato richiesto il pagamento per le opere di ristrutturazione immobiliare realizzate dall'appaltatrice.
L'opposizione è stata accolta in rito, con declinatoria di incompetenza, per effetto di una clausola derogatoria al foro legale contenuta nel contratto di appalto che ha regolato i rapporti fra le due entità.

Parte convenuta ha invocato la fattispecie del cd. “richiamo cumulativo di clausole
vessatorie”, interpretando in tal senso la previsione in calce al contratto di appalto – seppur
sottoscritta –, che richiama gli artt. 1341 e 1342 c.c.
Con “richiamo cumulativo” (o “in blocco”) s’intende la sottoscrizione indiscriminata di
tutte le condizioni generali del contratto, la quale non soddisfa – secondo orientamento costante della S.C. – il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie di cui al c.2. dell’art. 1341.
Tuttavia, tale forma di tutela approntata dal legislatore non va applicata in modo
generalizzato; infatti, se ciò sicuramente può affermarsi con riferimento alle fattispecie
negoziali dei “contratti conclusi mediante moduli o formulari” (art. 1342 c.2 c.c.) o avuto
riguardo alle “condizioni generali di contratto” (art. 1341 c.2 c.c.), viceversa è da escludere
l’applicazione delle disposizioni citate quando risulta che il negozio è stato concluso
mediante vere e proprie trattative.

In tal senso, “Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell'art. 1341
c.c. – e, come tale, soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla
specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie
indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente, in base a
moduli o formulari. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è
stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.” (Cass. Civ. n. 15385/2000, conf.
Cass. Civ. n. 11757/2006 e Cass. Civ. n. 7605/2015).

Non appare superfluo notare che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1341 cod.civ. non è sufficiente che il testo negoziale sia stato predisposto unilateralmente da uno dei due
contraenti, ma è altresì necessario che le condizioni contrattuali unilateralmente predisposte
siano suscettibili di applicazione e destinate a valere per tutti i contratti di una certa serie.
Secondo giurisprudenza costante della Corte Suprema, per potersi configurare l'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., non è sufficiente che uno dei contraenti
abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia
predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire
ad una serie indefinita di rapporti (Cass. 24.3.72 n. 894; Cass. 19.4.82 n. 2428; Cass.9.8.83
n. 5319; Cass. 11.8.87 n. 6886; Cass. civ. Sez. Unite, 25-11-1993, n. 11648).

Al contrario, Il contratto oggetto della controversia giunta dinanzi al tribunale ligure non è stato ritenuto un contratto c.d. "per adesione",
attesa la sua formulazione e lo stesso oggetto contrattuale, che riguarda l’appalto tra due
società di specifiche opere, in relazione alla quale le clausole contrattuali sono "icto oculi"
la risultanza di una libera valutazione tra le parti di trattative su opposti interessi.