Nel nostro ordinamento giuridico, il contratto si mostra come essenziale atto di manifestazione della autonomia privata negoziale, intendendo con essa la potestà riconosciuta ai privati di dettarsi una regola, un assetto di interessi, un autoregolamento. Nello specifico, il contratto raffigura la sottoclasse preponderante del negozio giuridico.

L'articolo 1321 cod. civ. vi ha riguardo definendolo come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". A mezzo del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto giuridico patrimoniale, producono effetti giuridici che si concretano nella costituzione/ modificazione/ estinzione di diritti reali o di rapporti obbligatori. Ma tale potestà dei privati di dar vita e forma a situazioni giuridiche soggettive non è - per così dire - illimitata; difatti, o il contratto posto in essere dai privati riverbera uno dei gli schemi giuridici tipici (per modo d'esempio, la compravendita, la locazione, il mutuo), o tale contratto, perché esista e sia riconosciuto dall'ordinamento giuridico, deve soddisfare il canone della "realizzazione di interessi meritevoli di tutela", come ammonisce l'articolo 1322, II comma cod. civ.

Gli elementi costitutivi del contratto sono declinati dall'articolo 1325 cod. civ. Essi sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Vediamo ora i singoli elementi partitamente.

Il primo elemento è dato dall'accordo, talora denominato dal legislatore consenso, patto, convenzione, assenso. L'accordo contrattuale è sempre almeno bilaterale ma può anche essere plurilaterale; esso è assoggettato ad una rigorosa disciplina relativa al perfezionamento della comune volontà di dar vita al regolamento contrattuale. L'iter perfezionativo ruota attorno a due elementi (detti pre-negoziali): la proposta e la accettazione: il contratto è concluso allorché il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Il punto sarà oggetto di un successivo approfondimento.

La causa del contratto deve riguardarsi come una espressione polisenso, ma tradizionalmente essa designa la funzione obiettiva del contratto, la quale, ad esempio, nei contratti a prestazioni corrispettive, è data dallo scambio tra le due prestazioni. La causa oltre a dirsi esistente deve essere lecita: se nei contratti tipici il giudizio circa l'esistenza e la liceità della funzione del contratto, alias causa, è certamente positivo, lo stesso non è a dirsi per i contratti atipici, per i quali deve verificarsi in concreto la meritevolezza della tutela giuridica. Si prenda il caso di un detective ingaggiato allo scopo di reperire informazioni sulla vita privata di un soggetto; tale pattuizione atipica ha pregio giuridico, è meritevole di tutela? Tra i contratti atipici una sottocategoria in particolare desta problemi: i cosiddetti contratti misti, nei quali la causa è un mixtum delle cause di due o più contratti tipici. Poniamo mente alla vendita di una cosa ad un prezzo irrisorio (gli antichi romani la denominavano negotium mixtum cum donatione). Essa sta a mezzo tra il contratto di compravendita e il negozio della donazione. Orbene, quale delle due discipline normative vi si applicherà? Dovrà vagliarsi nello specifico quale delle due funzioni sarà concretamente predominante e, per l'effetto, applicare la disciplina del relativo contratto secondo la dottrina che va sotto il nome di teoria dell'assorbimento.

L'oggetto del contrattoè costituito dalla cosa (res) o dal comportamento (facere/non facere) che chi si scambia o ci si promette di conferire. Ai sensi dell'articolo 1346 cod. civ., l'oggetto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile. Perché il contratto sia possibile, se il suo oggetto è una cosa fisica, essa deve esistere o poter esistere; se il suo oggetto consiste in un comportamento umano, esso deve essere conforme alle capacità fisiche e di intellettuali del soggetto. Affinché l'oggetto contrattuale sia lecito esso non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buoncostume. Quanto alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto, esso deve essere certo è individuato o perlomeno individuabile al momento dell'esecuzione contrattuale.

La forma del contratto è contemplata come suo requisito essenziale unicamente allorquando sia prevista dalla legge a pena di nullità, vale a dire ad substantiam actus, e non soltanto al fine della dimostrazione dell'esistenza del contratto (ad probationem tantum). Qui vige il cosiddetto principio di libertà delle forme, il quale ha una portata residuale: la scelta della forma è libera laddove la legge non e richieda una specifica. Così, è possibile concludere validamente un contratto parlando, scrivendo, o esprimendomi per gesti. Tuttavia, la legge talora impone un minimum di forma: la volontà espressa, come nel caso della fideiussione; la forma scritta, nelle forme della mera scrittura privata, come nei casi degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari a mente dell'articolo 1350 cod. civ., ovvero nella forma solenne dell'atto pubblico, come ha luogo nella ipotesi della donazione o degli atti costitutivi di società (articolo 2328 cod. civ.) o di associazioni e fondazioni (articolo 14 cod. civ.). Ma il telegramma, il telefax e la posta elettronica soddisfano il requisito della forma scritta? Il telegramma ha efficacia probatoria della scrittura privata unicamente "se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo" (articolo 2705 cod. civ.). Il telefax, dacché a) l'originale, di cui il destinatario riceve copia fotostatica, resta nella disponibilità del mittente e b) la legge richiede per il perfezionamento della forma scritta l'autografia ovvero la sottoscrizione di pugno del dichiarante, non si ritiene elevabile al rango di forma scritta. Nondimeno, una deroga è portata in tema di subfornitura. Nella comunicazione telematica, invece, vengono trasmessi impulsi elettronici e non si ha sottoscrizione alcuna di un documento cartaceo; essa viene a soddisfare il requisito della forma scritta - ove previsto - unicamente qualora sottoscritta con firma elettronica, la quale può consistere in un codice identificativo (username e password). In ordine al fenomeno del cosiddetto commercio elettronico, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 70 del 2003 dispone: "le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltre lì il proprio ordine per via telematica". E’ bene rimarcare in ogni caso che, ove vengano prodotti in giudizio fax ovvero messaggi di posta elettronica sottoscritti dalla controparte processuale e questa non li disconosca, essi avranno piena efficacia probatoria. 

Gettiamo ora un fugace sguardo alle più salienti classificazioni in materia di contratti. In riferimento al momento in cui si perfeziona il vincolo, è dato distinguere contratti consensuali, i quali sono perfetti a mezzo del semplice scambio del consenso, da contratti reali, i quali per perfezionarsi necessitano della consegna della cosa. Rispetto al nesso tra le prestazioni, si oppongono contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, ove ciascuna parte è tenuta ad 'una prestazione verso l'altra, a contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, nei quali soltanto una parte è obbligata ad eseguire una prestazione. In ordine alla durata si delineano contratti ad esecuzione istantanea, i quali producono i loro effetti in un sol momento, e contratti ad esecuzione prolungata o contratti di durata, per i quali l'esecuzione si protrae nel tempo. Avendo riguardo agli effetti giuridici, incontriamo contratti con effetti obbligatori, dai quali sorgono obbligazioni, e contratti con effetti reali, i quali trasferiscono o costituiscono un diritto reale. Infine, con riguardo alla disciplina giuridica, è come già si è sopra mostrato, si suole bipartire i contratti in tipici ed atipici: i primi previsti e disciplinati dalla legge al contrario dei secondi.

Rechiamo il caso del contratto di compravendita. Esso è un contratto non formale, tipico, consensuale, a prestazioni corrispettive, di massima ad effetti reali.