Tra i contratti per l’esecuzione di servizi si incontra il contratto di trasporto. Disciplinato dall’art. 1678 e seguenti cod. civ., esso è il contratto in forza del quale un soggetto (c.d. vettore) si impegna verso corrispettivo a trasferire cose o persone da un luogo all’altro. Il trasporto si articola in terrestre, per acqua e per aria. Il primo trova regolazione giuridica nel codice civile, le residue forme di trasporto nel codice civile ed in quello della navigazione.

L’art. 1679 cod. civ. ha ad oggetto la disciplina dei pubblici servizi di linea. Essi sono esercitati tramite concessione amministrativa in regime di monopolio. Preordinata a scongiurare che la situazione monopolistica possa risolversi in pregiudizio dei fruitori del servizio, la disposizione da ultimo citata ha cura di imporre due obblighi a carico delle imprese concessionarie: a) contrarre con chiunque ne faccia richiesta in deroga al principio generale di libertà contrattuale (la deroga trova ragion d’essere, appunto, nella condizione di monopolio legale in cui l’impresa opera); b) riservare parità di trattamento ai contraenti in conformità alle condizioni generali poste ovvero autorizzate dall’ente concedente.

Ulteriore distinguo in tema di contratto di trasporto è posto espressamente dalla legge: il trasporto può essere di cose ovvero di persone. Nel primo genus, essendo la res inanimata, grava sul vettore l’obbligo della custodia della medesima (giustapposto agli obblighi di ricevere la cosa, eseguirne il trasporto ed effettuarne la riconsegna). L’obbligo di custodia ricomprende i rischi da perdita o avaria del bagaglio ricevuto in consegna fino al momento della riconsegna al destinatario. Particolarmente gravoso appare il regime di responsabilità del vettore (c.d. responsabilità ex recepto, cioè a dire sorgente dalla ricezione della cosa). Primieramente sotto il profilo probatorio: si fa luogo, difatti, ad una presunzione di colpa del vettore, al quale incombe l’onere di dimostrare l’avvenuta adozione di tutte le cautele idonee ad evitare il danno (art. 1681 cod. civ.). Al viaggiatore – inversamente – sarà sufficiente fornire la prova: a) della sussistenza del contratto di viaggio, esibendo, esemplificativamente, il titolo di viaggio; b) del danno patito; c) del nesso di causalità tra il pregiudizio subito e la condotta assunta dal vettore in esecuzione del contratto. Talché il vettore – al fine di essere esonerato dal risarcimento dei danni contrattuali al trasportato – dovrà offrire, non già, come avviene per il comune debitore, la prova negativa che il danno non è imputabile a fatto colpevole proprio e dei propri preposti, sibbene egli ha l’onere di procurare la prova positiva che il danno (consistente nella perdita o avaria del bagaglio) sia collegato ad un fatto ostensibilmente individuato e del tutto sfuggente alla propria sfera di azione e di diligenza professionale e tale da aver neutralizzato tutte le cautele da egli messe in atto. Costituiscono fattispecie concrete integranti una tale prova positiva il fatto colpevole del mittente o del destinatario, ovvero i vizi intrinseci delle cose o dell’imballaggio. L’esonero o la limitazione della responsabilità del vettore per via contrattuale è consentita unicamente per colpa lieve e per fatto degli ausiliari purché la responsabilità non discenda da violazioni di norme di ordine pubblico. Diversamente, le clausole di esonero o limitazione della responsabilità del vettore vanno incontro a nullità ex art. 1681 cod. civ., comma 2, cod. civ. Mette conto di rammentare che il grave regime di responsabilità del vettore è temperato dalle disposizioni di cui agli artt. 1694 e 1695 cod. civ. alla stregua delle quali, rispettivamente, conservano validità le clausole che presumono il caso fortuito e si presume l’irresponsabilità del vettore per calo naturale di peso e misura delle cose trasportate.

 Trascorrendo al genus del trasporto di persone, non essendo queste ultime cose inerti, sta a loro di collaborare col vettore al fine di evitare danni a sé stessi e di garantirsi il buon andamento ed esito del trasporto. Dunque, sta al trasportato, a mò d’esempio, di non sporgersi dal finestrino a vettura in transito o di accertarsi di trovarsi a bordo della vettura diretta nel luogo desiderato. All’obbligo di trasportare la persona del viaggiatore si affianca, a carico del vettore, quello di garantirne l’incolumità durante il tragitto. Il vettore risponde, in definitiva, per l’inadempimento o il ritardo nel trasporto della persona, giusta le norme generali in materia, nonché per sinistri occorsi al viaggiatore, oltreché per perdita o avaria del bagaglio personale del viaggiatore. Con tale responsabilità contrattuale viene concorrere quella extracontrattuale o aquiliana ex artt. 2043 e 2054 cod. civ.

 Viene da interrogarsi circa il c.d. trasporto gratuito e amichevole o di cortesia. L’assenza di un vincolo giuridico tra vettore e trasportato non impedisce il concorso summenzionato di responsabilità contrattuale ed aquiliana in capo al primo soggetto, purché questi abbia un interesse giuridicamente connotato al trasporto: si faccia il caso del datore di lavoro che trasporta sul luogo di lavoro i propri lavoratori dipendenti. Qualora un tale interesse o una tale motivazione manchi del tutto, come nel caso di un amico il quale vedendomi per strada si determina a darmi un passaggio sino al luogo ove sono diretto, secondo un dominante indirizzo giurisprudenziale, il vettore non andrà incontro al duro regime della responsabilità contrattuale ex art. 1681 cod. civ., ma – in pari tempo - non sarà esonerato da responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 cod. civ. (caso di responsabilità aggravata del conducente il quale potrà liberarsene unicamente provando “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”). E’ appena il caso di rimarcare che l’art. 414 cod. nav., in riferimento al trasporto marittimo, statuisce che il vettore risponde in caso di trasporto amichevole unicamente ove sia incorso in dolo o colpa grave. Il disposto non è estensibile al trasporto terrestre.

Merita una celere menzione la fattispecie del contratto di trasporto di cose destinate ad un soggetto (destinatario) diverso dal contraente (mittente).In tal caso si ricade sotto il disposto normativo dell’art. 1411 cod. civ., vale a dire sotto l’ipotesi del c.d. contratto a favore del terzo (destinatario). Ne discende che allorché il destinatario richieda al vettore la consegna della cosa trasportata il mittente non possa più ottenerne la restituzione.

La prova del contratto di trasporto si sostanzia consuetamente nella c.d. lettera di vettura, compilata a cura del mittente e consegnata al vettore dietro rilascio di copia della medesima.