Il contratto di mandato è regolato dal codice civile agli artt. 1703 – 1730. La Legge (art. 1709 c.c.) presuppone l’onerosità dello stesso; può, però, esser stipulato anche a titolo gratuito. Qualora l’eventuale compenso non venga stabilito dalle parti può essere desunto dalle tariffe professionali, dagli usi o, in caso di dissenso, stabilito dal Giudice.  Il mandato può essere conferito per il compimento di uno o più atti specifici (mandato speciale) o per la gestione della totalità degli interessi o di quelli relativi ad una certa parte degli stessi (mandato generale); il mandato generale abilita il mandatario a compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, a meno che non sia diversamente previsto in contratto; il mandato speciale dà facoltà al mandatario di compiere anche gli atti funzionalmente necessari per il compimento di quelli contrattualmente stabiliti. Può essere stipulato con uno o più mandatari, nel secondo caso ciascun mandatario potrà svolgere il proprio compito da solo (mandato disgiuntivo), oppure congiuntamente con gli altri (mandato congiuntivo). Il contratto può, a seconda dell’interesse del mandatario, essere stipulato con o senza rappresentanza. Nel primo caso il mandatario agisce in nome proprio, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno, quindi, alcun rapporto col mandante. Il mandatario, pertanto, preferirà stipulare tale forma di mandato qualora preferisca non comparire direttamente nel negozio da compiere col terzo. Gli effetti pratico-economici derivanti dal negozio stipulato dal mandatario debbono, in virtù del contratto di mandato, comunque prodursi infine nei confronti del mandante, a tal fine, nel caso di inerzia del mandatario, la legge prevede che:

§  per gli immobili o i mobili iscritti in pubblici registri il mandatario, ex art. 1706 2° co. c.c. il mandatario è obbligato a ritrasferirli al mandante, in caso di inadempimento si osservano le norme relative all’obbligo di contrarre;

§  per i beni mobili il mandante può rivendicare le cose acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (art. 1706 1° co. c.c.);

§  per i crediti acquistati dal mandatario è previsto che il mandante, sostituendosi al mandatario, possa esercitare il diritto di credito derivante dall’esecuzione del mandato, purchè non vengano pregiudicati i diritti attribuiti al mandatario dall’art. 1721 c.c.

Nel caso di conflitto tra il mandante ed i creditori del mandatario l’art. 1707 c.c. dispone che questi ultimi non possano agire esecutivamente sui beni entrati a far parte del patrimonio del mandatario in esecuzione del mandato semprechè, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento e che, nel caso di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Nel secondo caso il mandatario agirà in nome e per conto del mandante, a tal fine il mandante conferirà al mandatario una procura, destinata a regolare i rapporti interni tra mandate e mandatario mentre il mandato regolerà il rapporto tra mandate e terzo contrente. Il mandato può essere stipulato anche nell’interesse del mandatario o di un terzo (mandato in rem propriam) qualora il compimento dell’atto possa concorrere a soddisfare anche un loro interesse. Per quanto attiene gli obblighi in capo al mandatario la legge dispone che:

§  il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, qualora il mandato sia gratuito la responsabilità per colpa viene valutata con minore rigore;

§  il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato;

§  non può eccedere i limiti fissati nel mandato, in difetto l’atto compiuto resta a carico del mandatario qualora il mandante non lo ratifichi;

§  deve tempestivamente comunicare al mandante l’esecuzione del mandato, rendere al mandante conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Il mandante deve, a sua volta:

§  somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome;

§  rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, deve inoltre pagare il compenso pattuito, in proporzione all’attività svolta dal mandatario e risarcire inoltre i danni che il mandatario possa aver subito a causa dell’incarico

Il mandatario ha diritto, ai sensi dell’art. 1721 c.c. di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti in conseguenza degli affari che abbia concluso, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Il mandato può estinguersi per i seguenti motivi:

a.     scadenza del termine;

b.     morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario;

c.     revoca del mandante. Essendo lo stesso l’unico interessato alla esecuzione del contratto può revocare il mandato in ogni momento; dove però le parti abbiano previsto un patto di irrevocabilità dello stesso, qualora il mandante revochi senza giusta causa risponderà dei danni nei confronti del mandatario. Nel caso in cui sia, invece, previsto un termine ed il mandante revochi senza giusta sarà tenuto ad indennizzare il mandatario per il mancato guadagno ed inoltre a corrispondere a quest’ultimo il compenso per l’attività prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute;

d.     rinuncia al mandato da parte del mandatario; anche in questo caso qualora lo stesso rinunzi in difetto di giusta causa sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del mandante.