La responsabilità dell’albergatore

Trattando il tema della responsabilità dell’albergatore si deve premettere che il “contratto di albergo” non può considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile.

Detto contratto è da ritenersi quale atipico, ovvero misto, con il quale l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che consistono nella locazione dell’alloggio, nella fornitura di servizi e nel deposito.

La responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo.

Il cliente, sul quale non grava l’obbligo di affidare le cose portate in albergo all’albergatore, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno nel caso di sottrazione delle stesse.

Si tratta di un’obbligazione di valore e non di valuta.

Difatti, come ha precisato la Suprema Corte: “in tema di deposito, venuta a mancare per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita” (Cass. Civ. 07/03/1966 n. 656).

Le parti, però, possono sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia, o in altro documento, il valore delle cose depositate a momento della consegna.

Tale indicazione di valore non opera quale limite all’obbligo al risarcimento gravante sul depositario, costituendo una delimitazione dell’oggetto del contratto (Cass. Civ. 01/08/1995 n. 8389).

Quando, invece, la cosa depositata in albergo sia costituita da una somma di denaro, l’obbligo che grava sull’albergatore è quello di custodire e restituire la stessa somma di denaro.

La responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore.

In virtù dell’art. 1784 c.c. la responsabilità dell’albergatore è illimitata:

-quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

-quando si è rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.

Limiti di responsabilità e responsabilità per colpa.

Ai sensi dell’art. 1785 c.c., l’albergatore non è responsabile quanto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

-al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

-a forza maggiore;

-alla natura della cosa.

A norma dell’art. 1785 bis c.c., l’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art. 1783 c.c., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo sono dovute a sua colpa, a colpa dei membri della sua famiglia ovvero a colpa dei propri ausiliari.