È tempo di vacanze e molte persone aspettano questo periodo di tempo per ricaricarsi e per meglio affrontare le fatiche di un altro anno di lavoro o studio.
La vacanza ha effetti salutari sulla persona, come dimostrano gli studi scientifici, ma può accadere che essa si trasformi in una “odissea”, causando danni patrimoniali e non patrimoniali sulla persona che la subisce, come nel caso di chi viene derubato durante il  soggiorno in un Hotel o in un villaggio turistico, etc, per godere di un periodo di riposo.
La Cassazione più volte si è occupata della responsabilità dell’albergatore per i furti compiuti in albergo,  invero, specificamente disciplinata dal Codice Civile negli artt. 1783 e segg. 
Essa  scaturisce dal contratto concluso tra l’albergatore e l’ospite che si perfeziona, di regola, verbalmente nella c.d. “reception”, con la conferma da parte del primo della disponibilità dell’albergo indipendentemente dalla assegnazione ed occupazione della camera, ma anche tra persona lontane attraverso lo scambio di proposta ed accettazione, oggi giorno soprattutto effettuate in via telematica, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel Codice Civile (che detta una specifica disciplina relativamente alle cose portate in albergo) e nella legislazione speciale. Si afferma che il contratto di albergo è un contratto atipico consensuale, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (v. Cass. 28/11/1994 n° 10158).
È,dunque, proprio in relazione alle cose del cliente,  introdotte in albergo, che vengono dettate alcune specifiche disposizioni intese a stabilire le condizioni ed i limiti della responsabilità dell’albergatore, in caso di loro deterioramento, distruzione o sottrazione.
Venendo subito al tema del furto in albergo, la responsabilità dell’albergatore si atteggia in modo diverso, distinguendosi tra la sottrazione delle cose portate in albergo (art. 1785 CC) e quelle, invece, consegnate all’albergatore (art. 1786 CC).
Nel primo caso la responsabilità è limitata nel senso che l’albergatore è tenuto a risarcire il danno della cosa sottratta fino a 100 volte la tariffa giornaliera della camera dell’albergo, alla ovvia condizione della prova del furto e del valore degli oggetti  rubati ( ad esempio,attraverso fatture, garanzie o perizie laddove trattasi di beni di particolare interesse).
Deve trattarsi di cose “portate in albergo”, dovendosi intendere con tale dizione quelle cose che sitrovano, per l’appunto, in albergo (camera, hall, locali annessi come magazzini o rimesse non estranei al complesso alberghiero) durante il periodo in cui il cliente dispone della stanza.
Sono parimenti da considerarsi come portate in albergo quelle cose che sono prese in custodia dall’albergatore o membro della famiglia del medesimo o dal personale dell’hotel fuori dall’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone della camera ovvero quelle cose prese in custodia dagli stessi soggetti, sia furori che dentro l’albergo, durante un periodo di tempo precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio come ad esempio (ed accade di frequente) il bagaglio lasciato dall’ospite dopo il check-out e ritirato prima di ripartire. 
In questo senso, devono considerarsi privi di rilevanza i cartelli che contengono frasi del tipo “la direzione non risponde di oggetti lasciati in camera o non affidati in custodia”, così come previsto dall’art. 1785  quater CC.
La responsabilità dell’albergatore diventa illimitata nei casi previsti dall’art. 1784 C.C., ossia quando le cose gli siano state consegnate in custodia con la precisazione che, laddove il gestore dell’esercizio od i suoi dipendenti si siano limitati a prestare al cliente una cortesia conforme agli usi, in tal caso la responsabilità sarebbe quella limitata di cui all’art. 1783 CC. È questo il caso trattato dal Cass. 19/02/1997 n° 1537, la quale ha ritenuto l’equivocità della circostanza dell’affidamento di una pelliccia ad un cameriere di un ristorante privo di guardaroba ed appesa ad un appendiabiti e poi sparita.
La responsabilità è parimenti illimitata quando l’albergatore si rifiuti di ricevere in custodia beni, poi sottratti, di cui abbia un obbligo relativo, come, ad esempio, carte di credito, contanti, oggetti di valore, etc., salvo le ipotesi in cui si tratti di oggetti pericolosi o, tenuto conto della importanza e delle condizioni dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
Inoltre, per espressa previsione dell’art. 1785 bis C.C., la responsabilità dell’albergatore è parimenti illimitata quando il furto della cosa portata in albergo sia dovuto a sua colpa o dei propri familiari o dipendenti, come nel caso, ad esempio, che le camere di albergo potevano essere aperte con una qualsiasi delle chiavi a disposizione dei clienti. Così ancora l’albergatore risponde del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora esso si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere.
È l’ipotesi, questa, del furto dovuto a carenze organizzative e di sicurezza rispondendone l’albergatore a titolo di colpa e senza limiti, a meno che non provi che la prevenzione della illecita sottrazione avrebbe chiesto l’adozione di tutele e di costi sproporzionati ed inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere (v. Cass. 07/05/2009 n° 10493).
Trattasi di una responsabilità, quella dell’albergatore, presunta che può essere vinta dimostrando la grave negligenza del cliente e delle persone che l’accompagnano per il principio che si riassume nel  brocardo “imputet sibi” (ad es. quando sono lasciati incustoditi titoli od oggetti di particolare valore nella hall dell’albergo) .
Altro limite alla responsabilità di quest’ultimo, in caso di furto della cosa portata in albergo, è rappresentato, ex art. 1785, n. 2 C.C., dalla forza maggiore ricomprendendosi fattispecie come la sottrazione con violenza violenza o minaccia del bene oppure una rapina della cassetta di sicurezza messa a disposizione del cliente.
In tale contesto,  non costituisce motivo di esonero della responsabilità dell’albergatore, per colpa grave del cliente, il fatto di lasciare la porta aperta della camera perché, da parte sua, l’albergatore è comunque tenuto ad una vigilanza nei locali dell’albergo. Ma anche il fatto del cliente per non aver consegnato in custodia diretta le cose sottratte poiché a tale omissione la legge riconnette la sola conseguenza della limitazione del debito del risarcimento.
È consolidato in giurisprudenza, infatti, il principio secondo cui “in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tal senso e, pertanto, ove non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno ex art. 1783 CC, a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis CC (v. Cass. 22/02/1994 n° 1684; Cass. 04/03/2014 n° 5030).
Tale orientamento risulta confermato da una ultima sentenza della Cassazione di pochi mesi orsono, di cui sopra si è fatto cenno, del 17/11/2015 n° 2352,  in un caso in cui erano state rubate, ad un rappresentante, durante la permanenza in un hotel, due valige contenenti il campionario di gioielli preziosi per un valore di circa € 280.000,00, come dimostrato dal documento di trasporto che accompagnava la merce. La S.C. ha opinato per la sussistenza della responsabilità dell’albergatore in quanto lo stesso deve prestare la massima attenzione a chi entra ed esce dalla struttura, ritenendo, inoltre, che il danno non poteva essere liquidato equitativamente a fronte di un elenco dettagliato del materiale rubato.
È bene ricordare, per concludere, che il cliente decade dal diritto  al risarcimento danni in caso di ritardo ingiustificato nella denuncia all’albergatore che, ovviamente, sarà compito del Giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, “quantificare” non essendo previsto dalla legge un termine preciso.
Settembre 2016- Avv. Antonio Arseni